Art. 52
(Scioglimento di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa)
1. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale promuove e attua, rispetto alle attività e ai soggetti coinvolti, ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
2.
La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, ad impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) nomina di un solo liquidatore;
b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione commissariale;
d) salvaguardia dei livelli occupazionali.