Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

Art. 8

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<società in nome collettivo, società in accomandita semplice>> sono sostituite dalle seguenti: <<società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.>>;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.>>.