Legge regionale 09 agosto 2012, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).
CAPO III
 ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 2009/147/CE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6/2008, 26/2002 E 56/1986 IN MATERIA VENATORIA
Art. 14
 (Finalità)
1. Il presente capo provvede all'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché all'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 15
1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
2 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
Art. 18
 (Modifiche alle leggi regionali 6/2008, 26/2002 e 56/1986 in materia venatoria)
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
h)
al comma 1 dell'articolo 38 le parole <<Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:>>;

3. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
2 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
3 Dichiarata, con sentenza n. 2 del 12 gennaio 2015 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 28 gennaio 2015), l'illegittimità costituzionale della lettera d) del comma 1 del presente articolo, nella parte relativa all'istituzione dell'art. 26 bis, comma 3, L.R. 6/2008.