Art. 20
(Commercializzazione della carne della selvaggina)
1. Fermo restando il diritto di ogni cacciatore sui capi di selvaggina regolarmente abbattuti, le assemblee delle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a deliberare la commercializzazione della carne della selvaggina restante regolarmente abbattuta, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del
regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e previo controllo delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.
2. I proventi di tale commercializzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere destinati a opere di miglioramento ambientale sul territorio affidato in gestione alla Riserva stessa.
3. Analogamente, e con le stesse modalitą e obblighi, tale commercializzazione potrą avvenire anche a livello di Distretti venatori.