<<Art. 8 bis
(Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)
1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge comunitaria e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.>>.