<<1 bis. Per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nei siti di cui all'articolo 6, comma 3, possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000:a) l'ampliamento o la riattivazione di attivitā estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;
b) la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attivitā estrattive di cui alla lettera a), per finalitā di rinaturalizzazione delle medesime.>>.