<<Art. 9
(Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. La Giunta regionale può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.>>.