Legge regionale 25 luglio 2012 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 7

(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) il comma 47 quater è abrogato.

(29)

2.

( ABROGATO )

(30)

3.

( ABROGATO )

(39)

4. Per l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere l'insegnamento della lingua friulana nel territorio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 1 milione di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5473 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007 per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole situate nei territori dei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima".

5. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 29/2007, la parola <<rilevate>> è sostituita dalla seguente: <<programmate>>.

6.

( ABROGATO )

(14)(31)

6 bis.

( ABROGATO )

(15)(32)

6 ter.

( ABROGATO )

(16)(33)

7.

( ABROGATO )

(34)

8.

( ABROGATO )

(35)

9.

( ABROGATO )

(36)

10.

( ABROGATO )

(37)

11. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 13 agli Istituti statali superiori Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, Raimondo d'Aronco di Gemona del Friuli e Max Fabiani di Trieste.

12. Il contributo di cui al comma 11 è concesso in applicazione delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 1/2004), a seguito di domanda presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, Servizio istruzione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 54.500 euro per l'anno 2012, suddivisa in ragione di 24.500 euro a favore dell'Istituto Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, di 18.000 euro a favore dell'Istituto Raimondo d'Aronco di Gemona del Friuli e di 12.000 euro a favore dell'Istituto Max Fabiani di Trieste, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5711 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, denominato "Contributo straordinario agli Istituti statali superiori Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, Raimondo d'Aronco di Gemona del Friuli e Max Fabiani di Trieste per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2 della legge regionale 1/2004".

14.

( ABROGATO )

(4)(8)(12)(13)(17)(20)

15.

( ABROGATO )

(5)(9)(21)

16.

( ABROGATO )

(6)(10)(18)(22)

16 bis ante.

( ABROGATO )

(19)(23)

16 bis.

( ABROGATO )

(7)(11)(24)

17.

( ABROGATO )

(25)

18.

( ABROGATO )

(26)

19.

( ABROGATO )

(27)

20.

( ABROGATO )

(28)

21. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 23.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 43.700 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8508 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012, denominato "Contributo straordinario alla Provincia di Udine per lo sviluppo di iniziative a servizio delle istituzioni scolastiche autonome, con specifico riferimento alle attività di supporto dei centri di istruzione per gli adulti e a programmi di sviluppo di servizi di rete rivolti agli operatori scolastici e alla popolazione studentesca".

24. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 21 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promuove la formazione sul tema della salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, finalizzata allo sviluppo di una mentalità collettiva sensibile al tema della sicurezza e alla conseguente riduzione continua, durevole e omogenea di infortuni e malattie professionali in ambito scolastico.

25. Per le finalità di cui al comma 24, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura fissata dal comma 27 volto a sostenere la realizzazione, da parte delle scuole polo per la sicurezza individuate dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di un progetto di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole, che coinvolga gli istituti scolastici della regione e valorizzi le risorse umane qualificate presenti all'interno degli stessi.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata dall'Istituto tecnico industriale Alessandro Volta di Trieste, scuola capofila regionale delle scuole polo di cui al medesimo comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa e di un accordo di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche). Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

27. Per le finalità previste al comma 24 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8504 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo alle scuole polo per la sicurezza per un progetto di formazione in materia di salute e sicurezza nelle scuole".

28. La Regione sensibilizza i minori e le loro famiglie sull'utilità di un inizio precoce della lettura in famiglia e di un responsabile e corretto utilizzo dei dispositivi elettronici da parte di bambini e adolescenti al fine di sostenere una educazione integrata tra scuola e famiglia, finalizzata all'accrescimento dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei minori.

29. Per le finalità di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro per la Salute del Bambino - ONLUS di Trieste un contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione svolte nell'ambito di un progetto di valore scientifico, educativo e sociale da attuarsi in collaborazione con la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al Capo III della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza).

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8505 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Centro per la Salute del Bambino - ONLUS di Trieste per un progetto di sensibilizzazione dei minori alla lettura precoce e al responsabile utilizzo di dispositivi elettronici".

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per l'acquisto di arredi, attrezzature per laboratori e apparecchiature informatiche per la Scuola secondaria di primo grado Bernardino Partenio.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5717 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Spilimbergo per l' acquisto di arredi, attrezzature per laboratori e apparecchiature informatiche per la Scuola secondaria di primo grado B. Partenio".

35. Al fine di valorizzare la tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza, l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione e lo sviluppo della produzione, la Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, avente quale principale finalità istituzionale la gestione di una scuola dedicata all'organizzazione ed erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche di esecuzione del merletto.

(38)

36. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 35, in qualità di fondatori, della Provincia di Gorizia, del Comune di Gorizia e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri enti pubblici, istituzioni e persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro.

37. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 35 in qualità di ente fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto.

38. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 35 attraverso:

a) la concessione in uso, per tutta la durata della fondazione, degli immobili regionali destinati, alla data di costituzione della stessa, a sede della Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21 (Attribuzione all'Istituto regionale per la formazione professionale della gestione dei corsi merletti), e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia), con tutti i relativi arredi, attrezzature e pertinenze;

b) l'assegnazione di un conferimento patrimoniale nella misura stabilita in sede di atto costitutivo.

39. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione di cui al comma 35:

a) eroga, per tutta la durata della fondazione, un contributo annuo al fondo di gestione non inferiore a 180.000 euro;

b) mette a disposizione della fondazione stessa, con oneri a proprio carico, personale di ruolo nel limite massimo di sei unità;

c) sostiene l'attività della fondazione favorendo la messa a disposizione degli ulteriori beni mobili e immobili e dei servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

40. L'atto costitutivo della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

a) la fondazione subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui al comma 38, lettera a);

b) la fondazione abbia una durata pari a anni dieci, rinnovabili;

c) gli altri fondatori si impegnino a effettuare un conferimento iniziale al patrimonio della fondazione e a erogare un contributo annuale di partecipazione per tutta la durata della fondazione stessa nella misura indicata dall'atto costitutivo medesimo;

d) i partecipanti si impegnino con l'atto di adesione successivo a a erogare un contributo annuale di partecipazione per tutta la durata della fondazione stessa in denaro, beni o servizi, secondo quanto stabilito dallo statuto.

40 bis. Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

a) siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;

b) l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonché la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio.

(2)

41. Il personale regionale che, alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 37, risulta assegnato alla Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui al comma 38, lettera a) ha il diritto di optare per la messa a disposizione presso la fondazione. La messa a disposizione è disposta per la durata minima di un anno ed è rinnovabile su richiesta della fondazione, previo assenso del dipendente interessato.

(3)

42. Nell'ambito del sostegno alle attività della fondazione di cui al comma 35 gli enti locali fondatori e partecipanti possono mettere a disposizione della stessa proprio personale di ruolo nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

43. Per le finalità di cui al comma 38, lettera b), è autorizzata per l'esercizio 2012 la spesa di euro 50.000 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5845 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia".

44. Per le finalità di cui al comma 39, lettera a), a far data dalla costituzione della fondazione di cui al comma 35 le risorse stanziate dal bilancio regionale a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5821 si intendono destinate al finanziamento del fondo di gestione della fondazione stessa.

45. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 21/1979;

b) articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21 (Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione);

c) legge regionale 78/1982;

d) articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

e) comma 34 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici);

f) comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);

g) commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

h) commi 48, 49 e 50 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

i) commi 26 e 27 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

46. Le norme abrogate ai sensi del comma 45 cessano di avere efficacia dalla data di costituzione della fondazione di cui al comma 35.

47. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 45, della legge regionale 11/2011 è autorizzata per l'anno 2012 la concessione di una sovvenzione di 50.000 euro.

48. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 47 è presentata dal soggetto interessato alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

(1)

49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste a sollievo degli oneri di bilancio anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste".

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porcia un contributo straordinario per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale che consentirà di integrare due plessi di scuole elementari e dell'infanzia, in un'ottica tesa a concentrare e rendere più efficacie ed economico il servizio scolastico.

51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

52. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 1822 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porcia per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico comunale".

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario di 600.000 euro, concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 123, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), al Comune di Pasian di Prato finalizzato ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica di competenza comunale.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002.

55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5741 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al comune di Pasian di Prato finalizzato ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica di competenza comunale".

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età di Gorizia, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione, nel corso del corrente anno, di attività didattiche e formative, anche di rilievo internazionale, al fine di favorire lo scambio interculturale e lo scambio tra generazioni e culture, nonché la formazione continua e la cultura sociale.

57. La domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca associazionismo e cooperazione, Servizio Istruzione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 56. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5722 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo per attività didattiche e formative dell'Università della Terza Età di Gorizia".

59. Al fine di favorire la realizzazione di momenti di incontro tra studenti, neolaureati e mondo delle imprese volti a promuovere l'occupazione giovanile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione dei laureati in ingegneria gestionale - ALIg di Udine un contributo annuo nella misura indicata al comma 61, per l'organizzazione e la realizzazione della Fiera del Lavoro e delle iniziative a essa direttamente collegate.

60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

61. Per le finalità previste al comma 59 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8507 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo all'Associazione dei laureati in ingegneria gestionale - ALIG di Udine per l'organizzazione e la realizzazione della Fiera del lavoro e delle iniziative ad essa collegate".

62. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 71, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è autorizzata per l'anno 2012 la concessione di una sovvenzione di 50.000 euro.

63. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 62 è presentata dal soggetto interessato alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 1025 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario per la prosecuzione, nei comuni di Montereale Valcellina e Maniago, dello studio denominato MoMa sulle patologie metaboliche e il rischio cardiovascolare.

66. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 65 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5719 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Università degli studi di Trieste per la prosecuzione, nei comuni di Montereale Valcellina e Maniago, dello studio denominato MoMa sulle patologie metaboliche ed il rischio cardiovascolare".

68. In occasione della prossima ricorrenza del cinquantenario dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al fine di diffonderne la conoscenza presso gli studenti della Regione stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Tina avente sede a Pasian di Prato (Ud), un contributo nella misura di cui al comma 70 per la realizzazione di un progetto, da attuarsi in collaborazione con scuole secondarie di primo e di secondo grado, all'interno dei piani dell'offerta formativa, relativo alla produzione di una guida didattica per la conoscenza degli elementi caratterizzanti la specificità regionale e lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, all'organizzazione di un ciclo di incontri con gli studenti e con i docenti, alla preparazione di un evento pubblico in collaborazione con le scuole per la promozione della coscienza civile e della cittadinanza attiva.

69. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 68 è presentata dall'associazione alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una dettagliata relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di realizzazione dell'iniziativa nonché del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità, i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5720 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione culturale Tina di Pasian di Prato per la realizzazione di un progetto per diffondere la conoscenza dello Statuto speciale della Regione da attuarsi in collaborazione con scuole secondarie di primo e di secondo grado".

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio universitario di Pordenone un contributo straordinario a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione delle proprie attività istituzionali.

72. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 71 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio universitario di Pordenone a sostegno delle spese di funzionamento e la realizzazione delle proprie attività istituzionali".

74. Per l'anno accademico 2012-2013, nelle more dell'emanazione del decreto per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dall'articolo 3, commi 20 e 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissato in misura pari a quella relativa all'anno accademico 2011-2012.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli effetti del disposto di cui al comma 74 con le risorse regionali già stanziate a carico dell'unità di bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

76. L'importo della compensazione di cui al comma 75 non rientra nel computo delle risorse proprie di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 68/2012.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in parti uguali agli ERDISU di Trieste e di Udine un contributo per interventi volti ad agevolare il trasporto pubblico locale e/o ferroviario rivolto alla generalità indistinta degli studenti iscritti alle università degli studi di Trieste e di Udine, ai Conservatori statali di musica della regione e alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste attraverso forme di contribuzione, rimborso o erogazione di abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e/o ferroviario.

78. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo agli ERDISU di Trieste e di Udine per interventi volti ad agevolare il trasporto pubblico rivolto alla generalità degli studenti".

79. Al comma 85 dell'articolo 7 della legge regionale 11/2011 dopo le parole <<straordinaria manutenzione>> sono inserite le seguenti: <<nonché per la fornitura di arredi e attrezzature>>.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata ha concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio di fattibilità della Città Metropolitana di Trieste, con l'analisi di aspetti economici, sociali, infrastrutturali e fiscali.

81. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 80 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 4724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

83. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

Note:

Comma 48 interpretato da art. 312, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 40 bis aggiunto da art. 315, comma 1, L. R. 26/2012

Integrata la disciplina del comma 41 da art. 7, comma 25, L. R. 27/2012

Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 27/2012

Parole aggiunte al comma 15 da art. 7, comma 54, lettera b), L. R. 27/2012

Comma 16 sostituito da art. 7, comma 54, lettera c), L. R. 27/2012

Comma 16 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera d), L. R. 27/2012

Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 8/2014

Parole sostituite al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 8/2014

10  Parole sostituite al comma 16 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 8/2014

11  Comma 16 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 8/2014

12  Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 11, L. R. 27/2014

13  Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 5, L. R. 33/2015

14  Comma 6 sostituito da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015

15  Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015

16  Comma 6 ter aggiunto da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015

17  Parole sostituite al comma 14 da art. 8, comma 33, lettera a), L. R. 25/2016

18  Parole soppresse al comma 16 da art. 8, comma 33, lettera b), L. R. 25/2016

19  Comma 16 bis ante aggiunto da art. 8, comma 33, lettera c), L. R. 25/2016

20  Comma 14 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

21  Comma 15 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

22  Comma 16 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

23  Comma 16 bis ante abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

24  Comma 16 bis abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

25  Comma 17 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

26  Comma 18 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

27  Comma 19 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

28  Comma 20 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017

29  Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

30  Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

31  Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

32  Comma 6 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

33  Comma 6 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

34  Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

35  Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

36  Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

37  Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

38  Integrata la disciplina del comma 35 da art. 6, comma 20, L. R. 13/2021

39  Comma 3 abrogato da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.