Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
1.
L'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è sostituito dal seguente:

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
3.
È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati).

4. L'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine è autorizzata a utilizzare il contributo previsto dall'articolo 9, comma 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), anche per l'espletamento dell'attività istituzionale da realizzare nell'anno 2012.
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole <<per finalità istituzionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<per iniziative connesse alla celebrazione di 25 anni di attività>>.

8.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole <<per l'attività istituzionale e per la realizzazione degli obiettivi della Onlus medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il pagamento degli oneri pregressi>>.

12. Per le finalità previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4820 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per sostenere l'attività di trasporto malati, anziani e disabili".
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4821 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione nel Comune di Medea del servizio residenziale di riferimento regionale sperimentale e innovativo per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Onlus Fabiola di Udine un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Onlus Fabiola di Udine per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività ordinaria".
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" un finanziamento straordinario per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo nel territorio della provincia di Udine, da realizzare in collaborazione con l'Associazione di volontariato Progetto Autismo FVG Onlus di Tavagnacco.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi di realizzazione delle attività previste, i soggetti coinvolti nel progetto e i relativi costi. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo da realizzare in collaborazione con l'Associazione di volontariato Progetto Autismo FVG Onlus di Tavagnacco".
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone un contributo straordinario destinato alla riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale di rilievo regionale destinato all'accoglienza di minori disabili ad alta intensità assistenziale.
25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone per la riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili e per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale per minori disabili ad alta intensità assistenziale".
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Cavalicco un contributo straordinario per il conseguimento delle finalità istituzionali.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4828 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Cavalicco per il conseguimento delle finalità istituzionali".
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per le spese sostenute ai fini dell'organizzazione e gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre Espressività", comprese le attività di accompagnamento e gestione dei gruppi teatrali e l'informazione e la diffusione dell'evento.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del bilancio consuntivo e di una relazione illustrativa delle attività effettuate. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo per le spese sostenute per l'organizzazione e gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre espressività"".
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Vito al Tagliamento, nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del Servizio sociale dei Comuni, a riconoscimento del suo ruolo di promotore nell'introduzione e nell'affermazione della figura dell'amministratore di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione, un contributo straordinario per il prosieguo e il consolidamento dell'esperienza pilota.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Tagliamento nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del Servizio sociale dei Comuni per il prosieguo e per il consolidamento dell'esperienza pilota relativa all'introduzione e all'affermazione della figura dell'amministratore di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione".
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia Personale - Sezione del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione del profilo delle persone con disabilità visiva e con multidisabilità, al fine di consentire una adeguata programmazione e gestione dei servizi dedicati a tali persone.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi di realizzazione delle attività di censimento, i soggetti coinvolti nel progetto e i costi previsti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4832 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento e Mobilità Autonomia Personale - Sezione del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione del profilo delle persone con disabilità visiva".
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività e manifestazioni volte alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze rivolte in modo particolare a ragazzi, giovani e famiglie.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 38.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4892 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa per la realizzazione di attività e manifestazioni volte alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze".
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Solimai di Udine un contributo di 10.000 euro per il servizio del "Telefono anziani maltrattati", nonché per l'attività istituzionale.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4895 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Cooperativa Solimai di Udine per il servizio del "Telefono anziani maltrattati", nonché per l'attività istituzionale".
44. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 11/2011 è concesso un contributo di 30.000 euro alla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento".
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fonte Comunità Famiglia Onlus di Trieste un contributo in conto capitale di 800.000 euro per la realizzazione di un centro socio-riabilitativo ed educativo per persone disabili.
52. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4818 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Fonte Comunità Famiglia Onlus per la realizzazione di un centro socio-riabilitativo ed educativo per persone disabili".
54.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 53, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" è autorizzata ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale. Il responsabile della struttura operativa può essere nominato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche e integrazioni. L'attività di supporto e le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e negli altri atti di programmazione regionale inerenti ai settori e materie di cui al comma 53, nonché tramite convenzioni per la gestione operativa di progetti sperimentali e di innovazione, anche a livello internazionale, relativi agli ambiti suddetti a valere su specifici fondi regionali, nazionali e comunitari. L'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", per le funzioni di cui al comma 53, adotterà contabilità separata senza oneri aggiuntivi a suo carico.

54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).
59. Agli interventi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.
61.
I commi 24, 25 e 26 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2011 sono sostituiti dai seguenti:
<<24. Il contributo di cui al comma 23 è destinato alla copertura integrale, fino alla concorrenza degli importi massimi fissati dal comma 25, di tutte le spese organizzative direttamente imputabili e pertinenti all'istituzione e alla gestione di organismi, comunque denominati, formati con il coinvolgimento diretto di bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, per consentirne la partecipazione ai processi decisionali delle rispettive comunità locali. Non sono comunque ammesse a contributo, nemmeno per quote, le spese generali e di funzionamento dell'ente beneficiario, le spese di rappresentanza, nonché le spese per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovo di beni durevoli.
26. Gli importi massimi di contributo fissati dal comma 25 sono cumulabili qualora la medesima iniziativa sia attivata da più comuni congiuntamente.
26 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato ai sensi del comma 24, i contributi sono proporzionalmente ridotti in misura uguale per tutti i comuni beneficiari.
26 ter. Ciascun comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 23 sono presentate alla struttura competente per la gestione della funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del programma di attività approvato dall'Amministrazione comunale interessata, nonché del preventivo delle spese direttamente connesse all'iniziativa.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa Agricolo Forestale di Paluzza un contributo straordinario per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari.
63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale dell'iniziativa con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4688 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Cooperativa Agricolo Forestale di Paluzza per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari".
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Parrocchia di San Benedetto Abate di Rivarotta di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto di gazebo e materiale da campeggio da utilizzare per iniziative ricreative a favore dei giovani.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 18.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4819 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Benedetto Abate di Rivarotta di Pasiano di Pordenone per l'acquisto di gazebo e materiale da campeggio da utilizzare per iniziative ricreative a favore dei giovani".
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Codroipo un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4822 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Codroipo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria".
72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 4826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la riqualificazione del centro di aggregazione giovanile".
74. Alla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro, locataria dell'ex Caserma Guardia di Finanza "Isonzo", sita in comune di Tarvisio, località Fusine Valromana, è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, ristrutturazione e adeguamento della caserma medesima.
75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del preventivo di spesa e del rinnovo del contratto di locazione per ulteriori diciannove anni. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 3564 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per i lavori di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento dell'ex Caserma Guardia di Finanza "Isonzo" di Fusine Valromana".
78. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 77 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, interventi in materia di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale e lavori pubblici, già ammessi a contribuzione, mediante concessione di contributi integrativi per il medesimo intervento, purché l'importo complessivamente concesso non superi la misura massima consentita dalle norme di settore e dai relativi regolamenti di attuazione.
83. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le forme di partecipazione regionale e l'entità degli impegni finanziari, tenuto conto delle risorse di bilancio.
84. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 81 e 82 si fa fronte con la disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 14, commi 39 e seguenti, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
86. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del comma 85, le ATER disciplinano, con proprio provvedimento e d'intesa tra loro, modalità, termini e condizioni per la concreta applicazione di quanto disposto al comma 85.
87. Per il triennio 2012-2014, anche in deroga alle vigenti norme di settore, ai fini della razionalizzazione della proprietà patrimoniale delle ATER regionali, gli assegnatari, in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, possono richiedere la cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia sovvenzionata in godimento, purché l'alloggio medesimo insista in uno stabile di cui l'ATER proprietaria possieda una quota minoritaria e sia non conveniente partecipare quale condomino alla gestione degli alloggi, ovvero insista in stabili da monofamiliari a quadrifamiliari.
88. Ferme restando le vigenti modalità per determinare il prezzo di cessione da parte dell'Ente gestore, gli alloggi richiesti sono obbligatoriamente ceduti agli assegnatari, con contestuale pagamento in unica soluzione del prezzo e delle altre spese complementari afferenti la compravendita.
89. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 87 e 88, l'Ente gestore di alloggi di edilizia sovvenzionata predispone l'elenco degli stabili interessati e lo rende pubblico mediante affissione all'albo pretorio nelle sedi di decentramento dei Comuni in cui insistono i predetti stabili, nonché sul sito internet dell'Ente stesso e in quello della Regione Friuli Venezia Giulia.
90. Le entrate derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui al comma 87, al netto delle eventuali spese per le procedure di vendita, sono destinate per almeno l'80 per cento a interventi di edilizia sovvenzionata e al pagamento di imposte gravanti le ATER.
91.
La lettera c) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
<<c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro cinque anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.>>.

93. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda di contributo le imprese e i loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, che abbiano realizzato sul territorio regionale, a decorrere dall'1 luglio 2011, assunzioni e nuovi inserimenti a tempo indeterminato e che non abbiano già presentato la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), anteriormente alle assunzioni o ai nuovi inserimenti, a condizione che risultino realizzati tutti i seguenti presupposti:
b) le assunzioni e i nuovi inserimenti sono stati effettuati in deroga all'articolo 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990);
c) le assunzioni e i nuovi inserimenti riguardano cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale, che siano soggetti a rischio di disoccupazione ovvero soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale;
d) le assunzioni e i nuovi inserimenti sono conformi alle vigenti disposizioni attuative di cui alla lettera a).
94. Ai fini del comma 93 si intendono per:
b) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: coloro che sono stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili a una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005 con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.
95. La domanda di contributo di cui al comma 93 è presentata alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro. Trovano applicazione le disposizioni procedurali previste dalle vigenti disposizioni attuative di cui al comma 93, lettera a).
97. Per ciascuna assunzione o inserimento in relazione alla quale non possono trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'importo di cui al comma 96, lettera a), è elevato di 2.500 euro, mentre gli importi di cui al comma 96, lettera b), sono elevati di 3.500 euro.
98. Il contributo di cui al comma 93 è concesso quale aiuto di importanza minore (de minimis) nel rispetto delle condizioni poste dai seguenti regolamenti comunitari:
a) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
b) regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;
c) regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
99. Gli oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui ai commi da 93 a 98 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
100. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3518 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Interventi per assicurare la copertura contributiva per limitati periodi di tempo e per il mantenimento della copertura previdenziale obbligatoria a favore di soggetti e lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione o con discontinuità contributiva".
101. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 13/2012, nei settori sanitario e sociosanitario, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
102. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 13/2012 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3519 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle piccole e medie imprese che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare".
105. A partire dall'annualità di finanziamento 2013, le modalità di rendicontazione previste dall'articolo 4, comma 70 bis, della legge regionale 1/2007, come aggiunto dal comma 104, trovano applicazione anche nei confronti dei progetti di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).
109. L'attribuzione di funzioni in delega, di cui ai commi 73 bis e 73 ter dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, introdotti dal comma 108, può riguardare, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, l'attuazione di programmi a sostegno della domiciliarità comprensivi di forme di contribuzione economica alle persone disabili e alle famiglie, non istituiti o disciplinati da norme di legge regionale. In tal caso la Regione può concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Auxilia Onlus di Cividale del Friuli un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
114. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 113 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 5723 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Auxilia Onlus di Cividale del Friuli per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria".
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nel territorio del Comune di Latisana, la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale.
117. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 116, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo in conto capitale di 3 milioni di euro.
119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002.
120. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4942 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Latisana per la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale".
122.
Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21/1999, come sostituito dal comma 121, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo annuo all'Associazione regionale tra le Società di Mutuo Soccorso della Regione, a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali".

123. Per l'anno 2012, la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1999, come sostituito dal comma 121, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "ANDI e non solo Onlus" di Cordenons un contributo di 10.000 euro per le finalità istituzionali.
125. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4896 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Associazione "ANDI e non solo Onlus" per le finalità istituzionali".
127. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 41, lettera a), L. R. 27/2012
2 Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 41, lettera b), L. R. 27/2012
3 Parole sostituite al comma 105 da art. 9, comma 188, L. R. 27/2012
4 Comma 71 sostituito da art. 9, comma 15, L. R. 5/2013
5 Comma 119 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 5/2013
6 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013
7 Comma 10 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013
8 Comma 11 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013
9 Comma 103 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 69 dell'art. 4, L.R. 1/2007.
10 Comma 91 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
11 Comma 92 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
12 Comma 54 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 24/2016
13 Integrata la disciplina del comma 53 da art. 105, comma 1, L. R. 13/2020
14 Integrata la disciplina del comma 53 da art. 14, comma 6, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.