Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1. All'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.>>;

2. Esplicano i loro effetti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge regionale 22/2009, come sostituito dal comma 1, lettera c), gli incontri e le assemblee comunque denominate organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge per la formazione dei documenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22/2009.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 22/2009, come modificato dal comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contenimento delle spese per il personale, è autorizzata a sostenere gli oneri per l'effettuazione di lavoro straordinario dei propri dipendenti assegnati al gruppo di lavoro dedicato alla predisposizione degli strumenti urbanistici regionali.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per la realizzazione di studi e analisi del sistema fognario, finalizzati anche a dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5, corredata di una relazione illustrativa relativa agli studi e alle analisi, nonché del connesso preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2609 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli per la realizzazione di studi e analisi del sistema fognario, finalizzati anche a dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo".
10. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa relativa all'intervento e del connesso quadro economico della spesa di cui al comma 9, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2600 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al monastero benedettino Santa Maria di Poffabro, in Comune di Frisanco, per l'acquisto di un sistema di depurazione e per la realizzazione di opere finalizzate all'ottimale smaltimento delle acque nere".
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" un contributo straordinario per sostenere le spese connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione, della maggiore portata del torrente Corno, ivi comprese le spese già sostenute all'entrata in vigore della presente legge.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa relativa degli interventi e del connesso quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'Autorità d'ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" per sostenere le spese connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione della maggiore portata del torrente Corno".
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Remanzacco un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di sistemazione idraulica e fognaria nella frazione di Ziracco.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata dal Comune alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2610 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Remanzacco per la realizzazione di un intervento di sistemazione idraulica e fognaria nella frazione di Ziracco".
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo, ivi compresa una stazione di monitoraggio in continuo del refluo in ingresso al depuratore. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa relativa degli interventi e del connesso quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2613 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli per dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo, compresa una stazione di monitoraggio in continuo del refluo in ingresso al depuratore".
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Chiopris Viscone per i lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'ecopiazzola comunale.
23. La domanda di contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061 e del capitolo 1825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Chiopris Viscone per lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'ecopiazzola comunale".
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario pari a 80.000 euro per la realizzazione degli interventi di collegamento dell'ecopiazzola alla rete fognaria comunale.
26. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa relativa all'intervento e del connesso quadro economico della spesa di cui al comma 25, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061 e del capitolo 2608 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Ronchis per la realizzazione degli interventi di collegamento dell'ecopiazzola alla rete fognaria comunale".
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 1824 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Polcenigo finalizzato alla concessione di contributi ai titolari delle malghe per la realizzazione e l'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe medesime".
31. Al fine di favorire un processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interesse regionale di interventi di manutenzione sugli immobili medesimi, nonché sulla viabilità e relative pertinenze di competenza degli enti locali.
34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
36. Per le finalità di cui ai commi da 31 a 35 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3416 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Programma di interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici".
38.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 29, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 37, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 1797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole <<alla banda comunale di Azzano Decimo "Filarmonica di Tiezzo 1901">> sono sostituite dalle seguenti: <<al Comune di Azzano Decimo>>.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per la ristrutturazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili comunali.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Spilimbergo per la ristrutturazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili comunali".
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vito d'Asio un contributo straordinario per la manutenzione della sede municipale sita nella frazione di Anduins.
43. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3832 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vito d'Asio per la manutenzione della sede municipale sita nella frazione Anduins".
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di San Giorgio della Richinvelda finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio <<Casa Lisandra>> di proprietà comunale.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Giorgio della Richinvelda finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio Casa Lisandra di proprietà comunale".
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Michele Arcangelo di Campeglio un finanziamento straordinario di 20.000 euro a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012.
49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5773 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla parrocchia San Michele Arcangelo di Campeglio a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012".
51. Alla parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese sostenute per l'ultimazione di lavori di straordinaria manutenzione.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 6271 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia a sollievo delle spese sostenute per l'ultimazione di lavori di straordinaria manutenzione".
54. Alla parrocchia Maria Madre e Regina di Trieste è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per la manutenzione straordinaria e ordinaria della Chiesa Maria Madre e Regina, Tempio nazionale di Monte Grisa.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 6277 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia Maria Madre e Regina di Trieste a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per la manutenzione straordinaria e ordinaria della Chiesa Maria Madre e Regina, Tempio nazionale di Monte Grisa".
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Gonars un contributo straordinario per il rifacimento nel territorio comunale di un tratto di marciapiede lungo via Felettis nella frazione di Fauglis.
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Gonars per il rifacimento nel territorio comunale di un tratto di marciapiede lungo via Felettis nella frazione di Fauglis".
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese ovvero ad assegnare finanziamenti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale aventi le caratteristiche e per le finalità di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 dicembre 2011, n. 735.
62. La Giunta regionale approva il programma di interventi e dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie erogate dallo Stato.
63. Per le finalità di cui ai commi 61 e 62 è autorizzata la spesa di 3.337.072,84 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3807 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale - Fondi statali".
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che colleghi via Coletti e via dei Grilli.
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pasiano di Pordenone per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che colleghi via Coletti e via dei Grilli".
67. Al fine di offrire la propria solidarietà e portare aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 1 milione di euro al fondo per la protezione civile regionale.
68. Per le finalità di cui al comma 67 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento del fondo regionale per la protezione civile per gli aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici".
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002, connesso alla predisposizione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei Comuni ricadenti nel bacino del fiume Fella, colpiti dalle alluvioni del 29 agosto 2003 e del 4 settembre 2009.
71. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2333 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo connesso alla predisposizione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei Comuni ricadenti nel bacino del fiume Fella, colpiti dalle alluvioni del 29 agosto 2003 e del 4 settembre 2009".
73.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<per almeno il>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura massima del>>.

75. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), si intendono comprese nelle tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), anche le opere di culto secondo le disposizioni del Titolo V della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni).
76. I parametri di convenienza economica stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072, per le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), ai fini del recupero e della valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale 30/1977, la cui esecuzione sia stata appaltata dall'Amministrazione regionale e sia tutt'ora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono elevati del 50 per cento; la spesa ammissibile per le opere di restauro non può superare il 50 per cento del costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977.
77. I progetti e le eventuali perizie di variante, ivi inclusi i quadri economici, sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 76.
78. Al fine di attuare il piano d'intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modificazioni, la struttura commissariale straordinaria istituita ai sensi dell'articolo 5, commi 67 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), opera per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di recupero del complesso castellano e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
79. La nomina del commissario straordinario è disposta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
80. Per ragioni di preminente interesse pubblico è in facoltà della Giunta regionale disporre l'anticipata cessazione delle attività commissariali.
81. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione con riferimento alla nomina dell'attuale commissario straordinario.
83. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18/2011, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
85. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 18/2011, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
87. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/2011 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
89. È fatta salva la domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/2011 presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
92. È fatta salva la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 6, comma 81, della legge regionale 18/2011 presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
95. Al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunge in fine le seguenti parole: <<, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico>>.
99. Il Comune di Sedegliano è autorizzato, in deroga alle disposizioni di legge, a utilizzare integralmente il contributo pubblico disposto ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), per la realizzazione di infrastrutture nel PIP in località Pannellia, e a rendicontare le spese, ancorché sostenute per la realizzazione di opere pubbliche affini a quelle oggetto di contributo con l'utilizzo delle economie. La spesa sostenuta dovrà essere rendicontata con attestazione del responsabile del procedimento al momento della rendicontazione e comunque prima dell'emissione del formale provvedimento di definizione della pratica.
103. Le risorse regionali e statali trasferite sul fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), per il superamento dei diversi contesti emergenziali, nonché per la realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, al raggiungimento delle predette finalità, sono utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 64/1986.
104. Al fine di garantire la sicurezza dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, è fatto obbligo ai Comuni il cui territorio è ricompreso nelle aeree collinari e montane di comunicare alla Protezione civile della Regione l'esistenza e l'esatta ubicazione di manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota quali, in particolare, fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie.
105. Il Corpo forestale regionale tramite il personale in servizio presso le stazioni forestali segnala tempestivamente alla Protezione civile della Regione la presenza dei manufatti di cui al comma 104.
106. È fatto obbligo agli enti proprietari di elettrodotti, ubicati nelle zone collinari e montane, di evidenziare il terzo superiore dei tralicci, di altezza maggiore di 15 metri dal suolo, con una verniciatura a bande di colore bianco e rosso, nonché di evidenziare le campate dei fili conduttori, poste a un'altezza dal suolo superiore ai 25 metri, mediante palloncini di colore bianco e rosso, collocati sulle funi di guardia, a una distanza non superiore a 45 metri l'uno dall'altro.
107. È fatto obbligo ai gestori di fili a sbalzo, teleferiche e funivie di evidenziare la stazione a monte e a valle degli impianti a fune, ubicati nelle zone collinari e montane, mediante opportune segnalazioni.
108. Qualora si accerti la presenza di fili a sbalzo o di teleferiche ovvero di altri manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota non adeguatamente segnalati e realizzati abusivamente, che possono rappresentare pericolo per i mezzi aerei impegnati nelle attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, la Protezione civile della Regione può procedere all'immediata rimozione delle campate aeree e alla demolizione dei manufatti. Il ripristino dello stato dei luoghi e le relative spese sono a carico dei responsabili dell'abuso.
109. Per l'attuazione dei commi 107 e 108 la Regione provvede a emanare apposito regolamento entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.
110. È fatto obbligo ai proprietari e gestori di fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie di provvedere alla loro messa a norma, ai sensi dei commi 106 e 107, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 109.
111. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 104 a 110, si applica, previo accertamento della violazione da parte del Corpo forestale regionale, la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 25.000 euro.
112. Il Corpo forestale regionale provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 111.
113. La Regione provvede al recupero coattivo nei modi di legge delle eventuali spese sostenute dalla Protezione civile della Regione per la rimozione dei manufatti abusivi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota.
114. La Protezione civile della Regione, in collaborazione con il Corpo forestale regionale, predispone una cartografia degli ostacoli permanenti e temporanei al volo e alla navigazione aerea.
115. La cartografia di cui al comma 114 è pubblicata sul sito della Protezione civile stessa e resa scaricabile on line.
116. Le modalità di aggiornamento della cartografia di cui al comma 114 sono definite nell'apposito regolamento di cui al comma 109.
117. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 111 e 112 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1272 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Sanzioni per violazioni delle norme relative alla sicurezza dei mezzi aerei impiegati nell'attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario".
121. All'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 1.1 sono inseriti i seguenti:
<<1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura regionale competente in materia di idraulica.
1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.
1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.>>;

122. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 29 da art. 187, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 28 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 27/2012
3 Comma 29 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 27/2012
4 Parole aggiunte al comma 9 da art. 4, comma 23, L. R. 27/2012
5 Comma 32 sostituito da art. 4, comma 17, L. R. 6/2013
6 Comma 33 sostituito da art. 4, comma 17, L. R. 6/2013
7 Parole soppresse al comma 32 da art. 30, comma 3, lettera a), L. R. 13/2014
8 Comma 34 sostituito da art. 30, comma 3, lettera b), L. R. 13/2014
9 Comma 35 abrogato da art. 30, comma 3, lettera c), L. R. 13/2014
10 Parole sostituite al comma 32 da art. 4, comma 96, lettera a), L. R. 27/2014
11 Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 96, lettera b), L. R. 27/2014
12 Comma 118 abrogato da art. 39, comma 1, lettera l), L. R. 12/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 21/1997.
13 Comma 120 abrogato da art. 39, comma 1, lettera w), L. R. 12/2016
14 Parole sostituite al comma 100 da art. 11, comma 65, L. R. 14/2016
15 Parole sostituite al comma 101 da art. 11, comma 66, L. R. 14/2016
16 Parole sostituite al comma 100 da art. 54, comma 1, L. R. 29/2017