Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 952.719.157,02 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e nel bilancio per l'anno 2012, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007- è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2011, nell'importo di 1.196.467.565,54 euro, con una differenza in aumento di 243.748.408,52 euro, di cui 133.748.408,52 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. La quota pari a 10 milioni di euro destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 18, della medesima legge, è incrementata di una quota pari a 6.700.000 euro al fine di consentire lo scorrimento dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2444.
5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 15.000 euro l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, è ridotta dello 0,53 per cento.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previste minori entrate per 12.083.000 euro per l'anno 2012 a valere sull'unità di bilancio 1.1.4 e sul capitolo 81 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.