Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 952.719.157,02 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e nel bilancio per l'anno 2012, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007- è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2011, nell'importo di 1.196.467.565,54 euro, con una differenza in aumento di 243.748.408,52 euro, di cui 133.748.408,52 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. La quota pari a 10 milioni di euro destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 18, della medesima legge, è incrementata di una quota pari a 6.700.000 euro al fine di consentire lo scorrimento dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2444.
5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 15.000 euro l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, è ridotta dello 0,53 per cento.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previste minori entrate per 12.083.000 euro per l'anno 2012 a valere sull'unità di bilancio 1.1.4 e sul capitolo 81 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. con sede in Cividale del Friuli un contributo straordinario per le spese di costituzione, funzionamento e relative alle attività statutarie sostenute dalla data della costituzione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
3. Per le finalità previste al comma 1 il Consorzio presenta domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, di una relazione sull'attività del Consorzio per l'anno in corso e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
4. Su richiesta del Consorzio è disposta in via anticipata l'erogazione del 90 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il restante 10 per cento è erogato previa presentazione di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 5589 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio delle D.O.C - FVG per le spese di costituzione e funzionamento e per quelle relative all'attività statutaria".
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. con sede in Cividale del Friuli un contributo straordinario a sollievo degli oneri per la realizzazione del progetto "Vini di territorio sostenibili", ivi comprese le spese già sostenute nell'anno finanziario.
8. Per le finalità previste al comma 6 il Consorzio presenta domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6232 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio delle D.O.C - FVG per il progetto Vini di territorio sostenibili".
12. Gli aiuti di cui al comma 11 consistono in un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dei costi relativi all'acquisto e all'installazione dell'attrezzatura di pesca o per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di prodotti della pesca, inclusa quella per il trattamento degli scarti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Sono, inoltre, ammissibili le spese tecniche e generali nella misura massima del 12 per cento dell'ammontare degli interventi.
14. Gli aiuti di cui al comma 11 non sono cumulabili con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili.
15. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione dell'aiuto.
16. Al fine di salvaguardare l'effetto di incentivazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 736/2008, l'avvio degli investimenti previsti dall'azione collettiva è successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 13.
18. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7011 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento all'azione collettiva di acquisto attrezzature alla Cooperativa Pescatori di Grado società cooperativa a responsabilità limitata".
19.
L'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Provvidenze integrative per l'attuazione dei programmi di risanamento e profilassi del bestiame)
1. A integrazione degli interventi statali, per l'attuazione dei programmi provinciali o regionali di risanamento e di profilassi del bestiame allevato nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle organizzazioni di allevatori, a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici.
2. Si considerano a integrazione degli interventi statali tutte le sovvenzioni destinate all'attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati.
3. La struttura regionale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, sulla base delle domande pervenute dai soggetti di cui al comma 1, adotta programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame, tenendo conto delle eventuali linee guida formulate dalla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.
4. Sui programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame adottati ai sensi del comma 3 è richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.
5. Per accelerare l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi ai soggetti di cui al comma 1, previa istanza e con l'obbligo di presentare la documentazione delle spese sostenute nei termini stabiliti nel decreto di concessione della sovvenzione.>>.

20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 16/1967, come sostituito dal comma 19, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 6993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 56/1978, come sostituito dal comma 21, non trovano applicazione qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emanato il provvedimento di concessione del contributo.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 56/1978, come sostituito dal comma 21, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
24. Le somme introitate per effetto delle revoche previste all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 56/1978, come sostituito dal comma 21, sono accertate e riscosse con riferimento all'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 139 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012.
25. I produttori ai quali l'Amministrazione regionale ha comunicato l'ammissibilità della domanda di contributo ai sensi della misura comunitaria ristrutturazione e riconversione vigneti prevista dall'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, e che hanno proceduto all'estirpo e al reimpianto del vigneto da ristrutturare in carenza dell'attestato concernente la titolarità del diritto di reimpianto, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
26. In considerazione delle anomalie determinate dall'utilizzo dei servizi telematici di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni), i produttori che, nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2011 e il 31 marzo 2012 e nell'ambito dell'azienda dagli stessi condotta, hanno estirpato e successivamente reimpiantato un vigneto di superficie pari o inferiore in assenza del rilascio, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale, dell'attestazione della superficie vitata da estirpare o dell'attestato concernente la titolarità del diritto di reimpianto, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, purché le operazioni di estirpo e di reimpianto siano state effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda volta all'ottenimento dell'attestazione medesima.
27. I produttori presentano alla Direzione centrale competente in materia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 25 o 26 e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza e le caratteristiche tecniche del vigneto estirpato.
28. La Direzione centrale competente in materia provvede alla regolarizzazione dei vigneti reimpiantati previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 25 o 26 e della veridicità della dichiarazione di cui al comma 27 attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale.
33. L'aiuto di cui al comma 32, lettera a), viene concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli; l'aiuto di cui al comma 32, lettera b), viene concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
35. Relativamente agli aiuti di cui al comma 32, lettera a), possono essere finanziati anche interventi già realizzati prima della presentazione della domanda, purché successivamente al 23 luglio 2010.
36. L'erogazione degli aiuti è effettuata attraverso il Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). L'erogazione degli aiuti di cui al comma 32 è subordinata alla verifica delle superfici effettivamente ripristinate.
37. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
38. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per le la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 38, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
42. Gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 19 bis, della legge regionale 22/2010, come inserito dal comma 40 e gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 22 bis, della legge regionale 22/2010, come inserito dal comma 41, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
43.
Dopo il comma 24 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono inseriti i seguenti:
<<24 bis. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, in conformità all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), la Giunta regionale con deliberazione individua i procedimenti, anche di competenza degli enti strumentali della Regione o delegati agli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
24 ter. La deliberazione di cui al comma 24 bis è adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali in caso di procedimenti delegati agli enti locali.
24 quinquies. Le Amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 24 quater, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
24 sexies. La Giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data di inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
24 septies. Le Amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento finale stipulano convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie svolte dai CAA sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. Con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, le convenzioni sono stipulate dai dirigenti dei Servizi titolari dei singoli procedimenti ai quali le convenzioni si riferiscono.>>.

44.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<da notificare all'Unione europea>>.

46. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 11/2011, come sostituito dal comma 45, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento un finanziamento per la realizzazione di interventi, da attuarsi mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, finalizzati all'innovazione tecnologica degli impianti del comprensorio consortile necessaria per la valorizzazione delle colture di pregio e per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche alla luce della variabilità climatica.
48. Per le finalità previste dal comma 47, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico all'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 2760 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per l'innovazione tecnologica degli impianti".
51. Al fine di favorire il turismo estivo nel comprensorio del tarvisiano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia TurismoFVG un finanziamento per la promozione e il sostegno dell'attività golfistica e delle manifestazioni a essa collegate.
52. L'Agenzia TurismoFVG è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio promozione turistica del tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 51.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 7012 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia TurismoFVG per la promozione e il sostegno dell'attività golfistica e delle manifestazioni a essa collegate".
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Montana della Carnia un contributo straordinario da destinare per l'arredo dell'immobile ospitante il Self-Service Varmost, sito nel Comune di Forni di Sopra.
55. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 54 sono presentate alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento, comprensiva di un prospetto riepilogativo della spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7013 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità Montana della Carnia da destinare all'arredo dell'immobile ospitante il self-service Varmost in comune di Forni di Sopra".
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia TurismoFVG un contributo straordinario per la realizzazione del progetto "Grado Cooking in Laguna" avente la finalità di organizzare corsi di cucina mirati alla promozione dei prodotti del territorio e alla valorizzazione dei siti di accoglienza, nell'ottica dell'accrescimento dell'interesse di Grado in termini turistici.
59. La domanda per la concessione del contributo è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 7014 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione del progetto Grado Cooking in Laguna".
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis", alla società Udine Mercati S.p.A un contributo straordinario per l'effettuazione di un intervento di completamento di piattaforma logistica interna.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata dalla Società Udine Mercati al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 7017 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla società Udine Mercati S.p.A per l'effettuazione di un intervento di completamento di piattaforma logistica interna".
73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di cooperazione sociale, corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4565 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo in regime "de minimis" a "La cjalderie" società cooperativa sociale impresa sociale Onlus di San Daniele del Friuli, a sollievo degli oneri concernenti l'affitto dei rami di azienda relativi alle due sedi già operative, destinate anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
77. Nelle more della costituzione delle Unioni montane e del passaggio delle competenze agli enti successori ai sensi della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni di Comuni montani), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2012 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
78. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda dell'Amministratore temporaneo della Comunità montana, da presentarsi alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
80. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis", un contributo straordinario all'Associazione Assomicroimprese di Udine, per sostenere le spese di funzionamento.
82. Il contributo di cui al comma 81 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Associazione Assomicroimprese alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7009 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Assomicroimprese di Udine per sostenere le spese di funzionamento".
85. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 37, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 84, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 6016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
87.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14, comma 73, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 86, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 5379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale e nella cui denominazione le parole <<oneri derivanti dalla gestione del Parco Rurale San Floriano di Polcenigo>> sono sostituite con le seguenti: <<oneri sostenuti nel triennio dalla Fondazione medesima>>.

92. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
94.
I commi 106, 107, 108, 109 e 110 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono abrogati.

96.
Dopo il comma 60 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:
60 ter. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 60 quater è adottata con riferimento ai fondi di cui al comma 60 bis, lettere da a) a d).
60 quater. Considerate le esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale, sulla base delle necessità manifestate dai fondi di cui al comma 60 bis, con propria deliberazione, stabilisce le somme da anticipare a ciascuno di essi, le modalità di erogazione della predetta anticipazione, di rendicontazione della provvista e di restituzione dell'anticipazione medesima, comprensiva degli interessi al tasso fisso dello 0,5 per cento, da attuarsi secondo l'apposito piano di rientro adottato dalla Giunta regionale.>>.

100. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), è autorizzata la spesa ripartita di 1.633.500 euro suddivisa in ragione di 544.500 euro annui per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 8026 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per il compenso al soggetto di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE". L'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2015 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo.
102. Alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
103. In relazione al disposto di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 5/2012, al pagamento del compenso spettante al soggetto che presta il supporto tecnico amministrativo e organizzativo al nuovo Comitato di gestione del FRIE si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta dal comma 100.
105.
Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e degli interventi previsti dal Piano d'Azione Coesione, anche in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti a una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, di seguito denominati Programma, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).>>.

108. Il contributo di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), ridotto del 60 per cento, è altresì erogato per gli acquisti e l'immatricolazione di quadricicli nuovi con motore elettrico di valore minimo di 5.000 euro, effettuati da cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia per uso privato e non professionale, nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012.
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse derivanti dal piano di riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, di cui all'articolo 3, comma 16 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012, all'erogazione dei contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione, ai sensi della legge regionale 14/2010.
114. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del piano di riparto del Fondo di cui al comma 113, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare la somma complessiva di 3 milioni di euro per le finalità previste dal comma 113.
115. Per le finalità previste dai commi 113 e 114 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale Ponte rosso di San Vito al Tagliamento un contributo di 70.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
117. Il contributo di cui al comma 116 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 116, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
119. Per le finalità previste dal comma 116 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 5789 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento per il perseguimento delle finalità istituzionali".
120. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
121. Ai fini della prima erogazione del contributo di cui all'articolo 7, commi da 30 a 32, della legge regionale 17/2008, come modificati dal comma 120, la domanda di concessione è presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
125. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 124 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente alle relazioni internazionali e comunitarie, approva specifiche linee di indirizzo annuali per l'Associazione Informest.
126. Per le finalità di cui al comma 124 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
127. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1 Comma 28 bis aggiunto da art. 110, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 107 da art. 2, comma 58, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Comma 77 interpretato da art. 10, comma 72, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 88 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5 Comma 89 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
6 Comma 90 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
7 Comma 91 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
8 Comma 64 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
9 Comma 65 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
10 Comma 66 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
11 Comma 67 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
12 Comma 69 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
13 Comma 70 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
14 Comma 71 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
15 Comma 68 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
16 Comma 112 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 ter, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
17 Comma 49 abrogato da art. 105, comma 4, lettera g), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
18 Comma 50 abrogato da art. 105, comma 4, lettera g), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
19 Parole sostituite al comma 72 da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 31/2017
20 Parole sostituite al comma 73 da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 31/2017
21 Integrata la disciplina del comma 72 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2017
22 Integrata la disciplina del comma 73 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2017
23 Comma 21 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 14/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 56/1978.
24 Comma 22 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 14/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 56/1978.
25 Comma 23 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 14/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 56/1978.
26 Comma 24 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 14/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 56/1978.
27 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
28 Lettera a) del comma 102 abrogata da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
29 Comma 123 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
30 Comma 102 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
31 Comma 103 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
32 Comma 123 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
2. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4.
L'articolo 12 bis della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è abrogato.

6.
Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 34.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2611 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi in conto capitale ai proprietari di superfici forestali per la viabilità forestale".

7.
Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2614 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi in conto capitale o interessi alle imprese di utilizzazione boschiva per la meccanizzazione forestale".

8.
Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2612 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi in conto capitale o interessi alle imprese di prima trasformazione del legno per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture".

12. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni regionali vigenti in materia di prati stabili e di siti della Rete Natura 2000 e affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari, alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Ambito di applicazione)
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.>>;

e)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Deroghe)
2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativii terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.
6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.
7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.>>;

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 3107 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per l'adeguamento e l'aggiornamento dell'inventario dei prati stabili naturali della pianura".
15.
Il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), è abrogato.

17.
In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale), il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale assicura le attività di ordinaria amministrazione pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2012, di competenza della soppressa Autorità di bacino regionale, utilizzando, a tal fine, il personale della medesima per il periodo di novanta giorni dal 4 maggio 2012, data di entrata in vigore della citata legge regionale 9/2012, decorso il quale la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9/2012. Il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale dispone delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2012 della soppressa Autorità di bacino regionale.

18. Gli oneri derivanti dal comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio-ambientale determinatosi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, un finanziamento per le spese di funzionamento e del personale operante presso la struttura commissariale costituita ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare -UD e Grado - GO), di cui è autorizzato ad avvalersi, in base all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 22 giugno 2012, n. 10.
20. Il direttore del servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna provvede con decreto alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 19, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento, corredata del preventivo analitico delle spese da sostenere.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2632 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento per le spese di funzionamento e del personale operante presso la struttura commissariale costituita per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale della laguna di Marano e Grado".
23. Gli oneri previsti per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 34/1988, come sostituito dal comma 22, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.2060 e al capitolo 2932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
24.
AI comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole <<tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.

26. Il quantitativo di rifiuti solidi urbani e da raccolte differenziate, autorizzato su base giornaliera presso gli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento, può essere compensato su base settimanale.
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 15, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 15, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Comma 25 sostituito da art. 4, comma 21, L. R. 6/2013
4 Comma 5 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 40, L.R. 9/2007.
5 Comma 6 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 40, L.R. 9/2007.
6 Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 40, L.R. 9/2007.
7 Comma 8 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 40, L.R. 9/2007.
8 Comma 25 sostituito da art. 3, comma 18, L. R. 15/2014
9 Comma 25 sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10 Comma 25 abrogato da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1. All'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.>>;

2. Esplicano i loro effetti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge regionale 22/2009, come sostituito dal comma 1, lettera c), gli incontri e le assemblee comunque denominate organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge per la formazione dei documenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22/2009.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 22/2009, come modificato dal comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contenimento delle spese per il personale, è autorizzata a sostenere gli oneri per l'effettuazione di lavoro straordinario dei propri dipendenti assegnati al gruppo di lavoro dedicato alla predisposizione degli strumenti urbanistici regionali.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per la realizzazione di studi e analisi del sistema fognario, finalizzati anche a dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5, corredata di una relazione illustrativa relativa agli studi e alle analisi, nonché del connesso preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2609 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli per la realizzazione di studi e analisi del sistema fognario, finalizzati anche a dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo".
10. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa relativa all'intervento e del connesso quadro economico della spesa di cui al comma 9, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2600 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al monastero benedettino Santa Maria di Poffabro, in Comune di Frisanco, per l'acquisto di un sistema di depurazione e per la realizzazione di opere finalizzate all'ottimale smaltimento delle acque nere".
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" un contributo straordinario per sostenere le spese connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione, della maggiore portata del torrente Corno, ivi comprese le spese già sostenute all'entrata in vigore della presente legge.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa relativa degli interventi e del connesso quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'Autorità d'ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" per sostenere le spese connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione della maggiore portata del torrente Corno".
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Remanzacco un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di sistemazione idraulica e fognaria nella frazione di Ziracco.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata dal Comune alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2610 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Remanzacco per la realizzazione di un intervento di sistemazione idraulica e fognaria nella frazione di Ziracco".
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo, ivi compresa una stazione di monitoraggio in continuo del refluo in ingresso al depuratore. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa relativa degli interventi e del connesso quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2613 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli per dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo, compresa una stazione di monitoraggio in continuo del refluo in ingresso al depuratore".
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Chiopris Viscone per i lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'ecopiazzola comunale.
23. La domanda di contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061 e del capitolo 1825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Chiopris Viscone per lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'ecopiazzola comunale".
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario pari a 80.000 euro per la realizzazione degli interventi di collegamento dell'ecopiazzola alla rete fognaria comunale.
26. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa relativa all'intervento e del connesso quadro economico della spesa di cui al comma 25, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061 e del capitolo 2608 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Ronchis per la realizzazione degli interventi di collegamento dell'ecopiazzola alla rete fognaria comunale".
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 1824 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Polcenigo finalizzato alla concessione di contributi ai titolari delle malghe per la realizzazione e l'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe medesime".
31. Al fine di favorire un processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interesse regionale di interventi di manutenzione sugli immobili medesimi, nonché sulla viabilità e relative pertinenze di competenza degli enti locali.
34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
36. Per le finalità di cui ai commi da 31 a 35 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3416 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Programma di interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici".
38.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 29, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 37, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 1797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole <<alla banda comunale di Azzano Decimo "Filarmonica di Tiezzo 1901">> sono sostituite dalle seguenti: <<al Comune di Azzano Decimo>>.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per la ristrutturazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili comunali.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Spilimbergo per la ristrutturazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili comunali".
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vito d'Asio un contributo straordinario per la manutenzione della sede municipale sita nella frazione di Anduins.
43. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3832 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vito d'Asio per la manutenzione della sede municipale sita nella frazione Anduins".
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di San Giorgio della Richinvelda finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio <<Casa Lisandra>> di proprietà comunale.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Giorgio della Richinvelda finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio Casa Lisandra di proprietà comunale".
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Michele Arcangelo di Campeglio un finanziamento straordinario di 20.000 euro a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012.
49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5773 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla parrocchia San Michele Arcangelo di Campeglio a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012".
51. Alla parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese sostenute per l'ultimazione di lavori di straordinaria manutenzione.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 6271 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia a sollievo delle spese sostenute per l'ultimazione di lavori di straordinaria manutenzione".
54. Alla parrocchia Maria Madre e Regina di Trieste è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per la manutenzione straordinaria e ordinaria della Chiesa Maria Madre e Regina, Tempio nazionale di Monte Grisa.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 6277 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia Maria Madre e Regina di Trieste a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per la manutenzione straordinaria e ordinaria della Chiesa Maria Madre e Regina, Tempio nazionale di Monte Grisa".
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Gonars un contributo straordinario per il rifacimento nel territorio comunale di un tratto di marciapiede lungo via Felettis nella frazione di Fauglis.
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Gonars per il rifacimento nel territorio comunale di un tratto di marciapiede lungo via Felettis nella frazione di Fauglis".
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese ovvero ad assegnare finanziamenti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale aventi le caratteristiche e per le finalità di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 dicembre 2011, n. 735.
62. La Giunta regionale approva il programma di interventi e dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie erogate dallo Stato.
63. Per le finalità di cui ai commi 61 e 62 è autorizzata la spesa di 3.337.072,84 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3807 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale - Fondi statali".
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che colleghi via Coletti e via dei Grilli.
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pasiano di Pordenone per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che colleghi via Coletti e via dei Grilli".
67. Al fine di offrire la propria solidarietà e portare aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 1 milione di euro al fondo per la protezione civile regionale.
68. Per le finalità di cui al comma 67 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento del fondo regionale per la protezione civile per gli aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici".
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002, connesso alla predisposizione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei Comuni ricadenti nel bacino del fiume Fella, colpiti dalle alluvioni del 29 agosto 2003 e del 4 settembre 2009.
71. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2333 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo connesso alla predisposizione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei Comuni ricadenti nel bacino del fiume Fella, colpiti dalle alluvioni del 29 agosto 2003 e del 4 settembre 2009".
73.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<per almeno il>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura massima del>>.

75. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), si intendono comprese nelle tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), anche le opere di culto secondo le disposizioni del Titolo V della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni).
76. I parametri di convenienza economica stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072, per le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), ai fini del recupero e della valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale 30/1977, la cui esecuzione sia stata appaltata dall'Amministrazione regionale e sia tutt'ora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono elevati del 50 per cento; la spesa ammissibile per le opere di restauro non può superare il 50 per cento del costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977.
77. I progetti e le eventuali perizie di variante, ivi inclusi i quadri economici, sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 76.
78. Al fine di attuare il piano d'intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modificazioni, la struttura commissariale straordinaria istituita ai sensi dell'articolo 5, commi 67 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), opera per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di recupero del complesso castellano e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
79. La nomina del commissario straordinario è disposta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
80. Per ragioni di preminente interesse pubblico è in facoltà della Giunta regionale disporre l'anticipata cessazione delle attività commissariali.
81. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione con riferimento alla nomina dell'attuale commissario straordinario.
83. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18/2011, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
85. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 18/2011, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
87. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/2011 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
89. È fatta salva la domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/2011 presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
92. È fatta salva la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 6, comma 81, della legge regionale 18/2011 presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
95. Al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunge in fine le seguenti parole: <<, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico>>.
99. Il Comune di Sedegliano è autorizzato, in deroga alle disposizioni di legge, a utilizzare integralmente il contributo pubblico disposto ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), per la realizzazione di infrastrutture nel PIP in località Pannellia, e a rendicontare le spese, ancorché sostenute per la realizzazione di opere pubbliche affini a quelle oggetto di contributo con l'utilizzo delle economie. La spesa sostenuta dovrà essere rendicontata con attestazione del responsabile del procedimento al momento della rendicontazione e comunque prima dell'emissione del formale provvedimento di definizione della pratica.
103. Le risorse regionali e statali trasferite sul fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), per il superamento dei diversi contesti emergenziali, nonché per la realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, al raggiungimento delle predette finalità, sono utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 64/1986.
104. Al fine di garantire la sicurezza dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, è fatto obbligo ai Comuni il cui territorio è ricompreso nelle aeree collinari e montane di comunicare alla Protezione civile della Regione l'esistenza e l'esatta ubicazione di manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota quali, in particolare, fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie.
105. Il Corpo forestale regionale tramite il personale in servizio presso le stazioni forestali segnala tempestivamente alla Protezione civile della Regione la presenza dei manufatti di cui al comma 104.
106. È fatto obbligo agli enti proprietari di elettrodotti, ubicati nelle zone collinari e montane, di evidenziare il terzo superiore dei tralicci, di altezza maggiore di 15 metri dal suolo, con una verniciatura a bande di colore bianco e rosso, nonché di evidenziare le campate dei fili conduttori, poste a un'altezza dal suolo superiore ai 25 metri, mediante palloncini di colore bianco e rosso, collocati sulle funi di guardia, a una distanza non superiore a 45 metri l'uno dall'altro.
107. È fatto obbligo ai gestori di fili a sbalzo, teleferiche e funivie di evidenziare la stazione a monte e a valle degli impianti a fune, ubicati nelle zone collinari e montane, mediante opportune segnalazioni.
108. Qualora si accerti la presenza di fili a sbalzo o di teleferiche ovvero di altri manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota non adeguatamente segnalati e realizzati abusivamente, che possono rappresentare pericolo per i mezzi aerei impegnati nelle attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, la Protezione civile della Regione può procedere all'immediata rimozione delle campate aeree e alla demolizione dei manufatti. Il ripristino dello stato dei luoghi e le relative spese sono a carico dei responsabili dell'abuso.
109. Per l'attuazione dei commi 107 e 108 la Regione provvede a emanare apposito regolamento entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.
110. È fatto obbligo ai proprietari e gestori di fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie di provvedere alla loro messa a norma, ai sensi dei commi 106 e 107, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 109.
111. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 104 a 110, si applica, previo accertamento della violazione da parte del Corpo forestale regionale, la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 25.000 euro.
113. La Regione provvede al recupero coattivo nei modi di legge delle eventuali spese sostenute dalla Protezione civile della Regione per la rimozione dei manufatti abusivi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota.
114. La Protezione civile della Regione, in collaborazione con il Corpo forestale regionale, predispone una cartografia degli ostacoli permanenti e temporanei al volo e alla navigazione aerea.
115. La cartografia di cui al comma 114 è pubblicata sul sito della Protezione civile stessa e resa scaricabile on line.
116. Le modalità di aggiornamento della cartografia di cui al comma 114 sono definite nell'apposito regolamento di cui al comma 109.
117. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 111 e 112 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1272 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Sanzioni per violazioni delle norme relative alla sicurezza dei mezzi aerei impiegati nell'attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario".
121. All'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 1.1 sono inseriti i seguenti:
<<1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura regionale competente in materia di idraulica.
1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.
1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.>>;

122. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 29 da art. 187, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 28 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Comma 29 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Parole aggiunte al comma 9 da art. 4, comma 23, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Comma 32 sostituito da art. 4, comma 17, L. R. 6/2013
6 Comma 33 sostituito da art. 4, comma 17, L. R. 6/2013
7 Parole soppresse al comma 32 da art. 30, comma 3, lettera a), L. R. 13/2014
8 Comma 34 sostituito da art. 30, comma 3, lettera b), L. R. 13/2014
9 Comma 35 abrogato da art. 30, comma 3, lettera c), L. R. 13/2014
10 Parole sostituite al comma 32 da art. 4, comma 96, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 96, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
12 Comma 118 abrogato da art. 39, comma 1, lettera l), L. R. 12/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 21/1997.
13 Comma 120 abrogato da art. 39, comma 1, lettera w), L. R. 12/2016
14 Parole sostituite al comma 100 da art. 11, comma 65, L. R. 14/2016
15 Parole sostituite al comma 101 da art. 11, comma 66, L. R. 14/2016
16 Parole sostituite al comma 100 da art. 54, comma 1, L. R. 29/2017
17 Parole sostituite al comma 112 da art. 3, comma 16, L. R. 8/2024
Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 25/2004, come aggiunta dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1095 e al capitolo 3936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il comma 23 - Tabella E.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cordenons un contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria stradale tra via Mazzini, via della Filanda e via Traversagna.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cordenons per la realizzazione di una rotatoria stradale tra via Mazzini, via della Filanda e via Traversagna".
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cercivento un contributo straordinario per la riqualificazione, la manutenzione e la sistemazione della viabilità stradale.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3824 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cercivento per la riqualificazione, la manutenzione e la sistemazione della viabilità stradale".
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sacile un contributo straordinario per la creazione di percorsi protetti e per la sistemazione della viabilità di via Flangini, via Rosselli, via Geronima, via Friuli e via Lombardia.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per la creazione di percorsi protetti e per la sistemazione della viabilità di via Flangini, via Rosselli, via Geronima, via Friuli e via Lombardia".
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Santa Maria la Longa un contributo straordinario per la riqualificazione e la valorizzazione di via Danielis e di via Zompicco.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Santa Maria la Longa per la riqualificazione e la valorizzazione di via Danielis e di via Zompicco".
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Prata di Pordenone un contributo straordinario per la manutenzione della viabilità comunale.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3828 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Prata di Pordenone per la manutenzione della viabilità comunale".
18.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<dodici anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattordici anni>>.

20. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno disposto a favore della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, conseguente all'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva della realizzazione della circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo - Pasiano di Pordenone, per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione e potenziamento della viabilità provinciale di interconnessione con l'autostrada A 28, lungo l'asse che collega i comuni di San Vito al Tagliamento, Fiume Veneto e Azzano Decimo, Villotta di Chions, nonché della circonvallazione est dell'abitato di Sacile di collegamento con la S.S. 13.
21. La società Friuli Venezia Giulia Strade SpA realizza gli interventi di cui al comma 20 nel rispetto delle indicazioni progettuali elaborate dalla Provincia di Pordenone.
22. Agli oneri di cui ai commi 20 e 21 si fa fronte con l'impegno già disposto a favore di Friuli Venezia Giulia Strade SpA all'atto di delega della realizzazione della circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo - Pasiano di Pordenone.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Note:
1 Comma 19 abrogato da art. 53, comma 1, lettera h), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2002.
Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso ai seguenti beneficiari:
a) al Comune di Muggia, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008, per la realizzazione dell'intervento di completamento e adeguamento del complesso sportivo comunale in località Piasò;
b) al Comune di Udine, ai sensi dell'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, a valere sui fondi 2005, per l'intervento di ristrutturazione e adeguamento dello Stadio Friuli alle norme di sicurezza e per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi;
c) al Comune di Udine, ai sensi dell'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, a valere sui fondi 2005, per l'intervento di ampliamento e ristrutturazione del palasport Primo Carnera e per l' ottenimento del certificato prevenzione incendi e agibilità della Commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo;
d) al Comune di Treppo Carnico, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento di recupero del corpo centrale del fabbricato scuole a uso pratica sportiva, attività fisico motorie, tempo libero, già realizzato;
e) al Comune di Torreano, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento di completamento delle infrastrutture del polisportivo comunale di Torreano, già realizzato;
f) al Comune di Polcenigo, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento di miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;
g) all'associazione Tennis Club Moruzzo, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento di costruzione e copertura campi da tennis, già realizzato;
h) al Comune di Maniago, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), per il finanziamento dell'intervento di sistemazione aree esterne del centro polisportivo comprensoriale, già realizzato.
4. Per le finalità di cui al comma 3, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.
6. Il Comune di Staranzano è autorizzato a devolvere il contributo regionale in annualità costanti, concesso con decreto 14 settembre 2006, n. 2750/CULT/5SP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, per la realizzazione d'interventi di adeguamento degli impianti sportivi esistenti in luogo della costruzione della struttura polivalente originariamente prevista. A tal fine è fatta salva la domanda presentata entro il 31 dicembre 2011.
7. Per le finalità di cui al comma 6 il beneficiario di cui al medesimo comma presenta l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, all'associazione sportiva dilettantistica GS Vallenoncello di Pordenone per l'intervento di costruzione e miglioramento delle strutture sportive a favore del diverso intervento già realizzato riguardante l'adeguamento degli spogliatoi, dei servizi igienici e la costruzione di un magazzino.
9. Per le finalità di cui al comma 8 l'associazione sportiva dilettantistica GS Vallenoncello di Pordenone presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso alla Parrocchia di Santa Maria di Pieve di Rosa nel Comune di Camino al Tagliamento, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008, per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello previsto nel progetto allegato al decreto di concessione.
11. Il contributo di cui al comma 10 s'intende finalizzato anche alla copertura degli oneri finanziari per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento del diverso intervento.
13. Per le finalità di cui al comma 10 in conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo, fissa nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e adotta i conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società dilettantistica Pallavolo Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5727 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla società dilettantistica Pallavolo Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società U.S. Ardita Gorizia - associazione sportiva dilettantistica di Gorizia -, un contributo straordinario per la realizzazione del progetto Let's Go Basket avente la finalità di creare una scuola di basket quale centro di riferimento per la pratica della pallacanestro e rivolto alla collaborazione sportiva e sociale dei ragazzi dell'area transfrontaliera goriziana.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5734 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Società U.S. Ardita Gorizia associazione sportiva dilettantistica di Gorizia per la realizzazione del progetto Let's Go Basket".
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Ginnastica Goriziana di Gorizia un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5735 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Unione Ginnastica Goriziana di Gorizia per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Sci Club '70 di Trieste un contributo straordinario per spese di promozione e organizzazione dei campionati italiani di sci che si tengono annualmente a Tarvisio.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5736 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Sci Club '70 di Trieste per spese di promozione ed organizzazione dei campionati italiani di sci che si tengono annualmente a Tarvisio".
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Volley Team 87 di Tricesimo, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.
29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5746 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione sportiva dilettantistica Volley Team 87 di Tricesimo per lo svolgimento della propria attività".
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Calcio Chiasiellis di Mortegliano, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5733 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Calcio Chiasiellis di Mortegliano per lo svolgimento della propria attività".
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Moruzzo di Moruzzo un contributo straordinario e per lo svolgimento della propria attività.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5748 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Moruzzo di Moruzzo per lo svolgimento della propria attività".
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica OL3 di Faedis un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5730 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica OL3 di Faedis per lo svolgimento della propria attività".
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla società sportiva Pool Pallacanestro Udine di Udine un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5749 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla società sportiva Pool Pallacanestro Udine di Udine per lo svolgimento della propria attività".
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla società sportiva Forum Iulii Rugby di Udine un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6052 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Volley Talmassons di Talmassons un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5761 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione sportiva dilettantistica Volley Talmassons di Talmassons per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Società Triestina Canottieri ADRIA 1877, con sede a Trieste, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5765 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Società Triestina Canottieri ADRIA 1877 per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".
52. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute successivamente al 1 gennaio 2008 per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile denominato Casa della Gioventù in Pasiano di Pordenone.
55. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 54 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la famiglia corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 6270 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Pasiano di Pordenone per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile".
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Visinale un contributo straordinario per la costruzione, il completamento e il miglioramento d'impianti sportivi e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione d'impianti in disuso in Pasiano di Pordenone.
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5729 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Visinale per la costruzione, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione di impianti in disuso in Pasiano di Pordenone".
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' associazione sportiva dilettantistica Centro Atletico Ricreativo di Ciconicco di Fagagna un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo.
61. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5732 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Centro Atletico Ricreativo di Ciconicco di Fagagna per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo".
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per il completamento delle aree esterne dedicate ad attività sportive dell'istituto comprensivo, plesso Cecchini, del medesimo Comune.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5737 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pasiano di Pordenone per il completamento delle aree esterne dedicate ad attività sportive dell'istituto comprensivo, plesso Cecchini".
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un contributo straordinario per l'acquisto e per l'esecuzione dei lavori di posizionamento di una struttura fissa, coperta e chiusa di circa 80 mq. a completamento dell'impianto sportivo comunale.
67. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5740 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Pietro al Natisone per il completamento dell'impianto sportivo comunale".
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Savogna un contributo straordinario per il ripristino del campo di basket, ivi compresi i canestri e le altre attrezzature necessarie al suo utilizzo.
70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5742 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Savogna per il ripristino del campo di basket".
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ampezzo un contributo straordinario per concorrere al finanziamento dell'intervento già realizzato di costruzione di un fabbricato a uso spogliatoi atleti presso l'impianto sportivo comunale.
74. Per le finalità del comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5757 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Ampezzo per la costruzione di un fabbricato ad uso spogliatoi atleti per il gioco del calcio".
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di adeguamento della pista di atletica leggera della stadio comunale del Comune medesimo.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5766 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Lignano Sabbiadoro per l'esecuzione di lavori di manutenzione e adeguamento della pista di atletica leggera dello stadio comunale".
86. In relazione al disposto di cui al comma 85, lettere a) e b), lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2013.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale musicale Nuova Banda di Carlino un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
89. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5725 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione culturale musicale Nuova Banda di Carlino per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia il Rossetti, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario finalizzato ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, così come risultante dal bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011.
103. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 102 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
104. Per le finalità di cui al comma 102 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5718 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario al Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario".
119. La sezione della tabella T, riferita all'articolo 11, comma 113, della legge regionale 18/2011, riguardante il riparto del capitolo 5431 è sostituita dalla seguente:
Legge regionale 6 novembre 2006 n. 21- articolo 7 - Rete di mediateche pubbliche
BeneficiarioContributo
La Cappella Underground65.000,00
Visionario65.000,00
Mediateca di Pordenone65.000,00
Palazzo del cinema65.000,00
Totale cap. 5431260.000,00


120. La sezione della tabella T, riferita all'articolo 11, comma 113, della legge regionale 18/2011, riguardante il riparto del capitolo 5434 è sostituita dalla seguente:
Legge regionale 6 novembre 2006 n. 21- articolo 4 - Sostegno degli enti di cultura cinematografica
Beneficiario Contributo
Cinemazero 260.000,00
Cec 255.000,00
Cappella Underground 90.000,00
Palazzo del cinema 35.000,00
Totale cap. 5434 640.000,00


127. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Martinelli Film Company International s.r.l. per l'opera cinematografica Film e Fiction TV Marco d'Aviano - September Eleven 1683 -, un contributo straordinario per la sua realizzazione e distribuzione. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
128. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 127 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5743 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Martinelli Film Company International s.r.l. per la realizzazione e distribuzione del film e fiction tv Marco d'Aviano - September Eleven 1683".
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione Fare Donna-FVG di Cervignano del Friuli, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività, sostenuta nell'anno 2012, e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
142. La domanda per la erogazione del contributo di cui al comma 141 è presentata al servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
143. Per le finalità previste dal comma 141 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5745 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Fare Donna-FVG di Cervignano del Friuli per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi".
151.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 224, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 150, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nella cui denominazione sono aggiunte infine le parole <<,ivi compresi interventi di restauro e promozione>>, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Gorizia un contributo straordinario per lo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese pubblicazioni destinate alla distribuzione collettiva, sostenute nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata dei preventivi di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5763 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione nazionale alpini di Gorizia per lo svolgimento delle proprie attività, comprese le pubblicazioni destinate alla distribuzione collettiva".
164. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione I 60 Ruggenti - Ritrovarsi in musica di Trieste, all'associazione Corpo bandistico musicale Città di Cividale, all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - gruppo T.Cellottini di Monfalcone -, all'associazione Scuola Forense di Pordenone, all'associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste e all'associazione Coro del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine, in misura paritaria tra le sei associazioni, un contributo straordinario per lo svolgimento delle proprie attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi delle associazioni medesime, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, Servizio beni e attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5764 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione I 60 Ruggenti - Ritrovarsi in musica di Trieste, all'associazione Corpo bandistico musicale Città di Cividale, all' Associazione Nazionale Marinai d'Italia - gruppo T. Cellottini di Monfalcone -, all' associazione Scuola Forense di Pordenone, all'associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste e all'associazione Coro del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine per lo svolgimento delle proprie attività".
167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni della frazione di Corva del Comune di Azzano Decimo.
168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
169. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5051 e del capitolo 3596 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo per l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni della frazione di Corva del Comune di Azzano Decimo".
170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di San Cromazio di Udine e San Michele Arcangelo di Vendoglio un finanziamento straordinario di 20.000 euro ciascuna a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012.
172. Per le finalità previste dal comma 170 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3565 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario alle parrocchie di San Cromazio di Udine e San Michele Arcangelo di Vendoglio a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012".
173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e completamento della rete idrica antincendio e di realizzazione dell'impianto a protezione e spegnimento del sottotetto del corpo centrale del compendio immobiliare di Villa Manin di Passariano.
175. Per le finalità previste dal comma 173 è autorizzata la spesa di 370.000 euro per l'anno 2012 a carico della unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'azienda speciale di Villa Manin per la realizzazione di lavori urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato".
176. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia San Canciano Martire di Risano di Pavia di Udine un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale.
177. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 176 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
178. Per le finalità previste dal comma 176 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5731 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia San Canciano Martire di Risano di Pavia di Udine per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale".
179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di recupero e restauro degli affreschi di facciata della Chiesa dei Santi Pietro e Biagio - Borgo Brossana di Cividale del Friuli.
180. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
181. Per le finalità previste dal comma 179 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5739 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per l'esecuzione di lavori di recupero e restauro degli affreschi di facciata della Chiesa dei Santi Pietro e Biagio - Borgo Brossana di Cividale del Friuli".
182. Ai fini della valorizzazione del monumento sacrario militare di Oslavia e del monumento sacrario militare di Redipuglia, ivi comprese le iniziative collegate alle celebrazioni della Grande Guerra, consacrato nei secoli alla gratitudine della Patria verso i figli che combatterono epiche lotte nella guerra 1915- 1918, e sottoposti all'alta sorveglianza del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, al qual compete, tra l'altro, la tutela e la conservazione delle aree e delle infrastrutture in esso ricomprese, la Regione può stipulare protocolli d'intesa con la Prefettura di Gorizia, il Ministero della difesa, la Provincia di Gorizia, il Comune di Gorizia e il Comune di Fogliano-Redipuglia.
183. La Direzione centrale competente in materia di cultura svolge le funzioni attribuite alla Regione sulla base del protocollo d'intesa di cui al comma 182.
184. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 182 e 183 fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.5053 e al capitolo 5175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
185. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Trieste per il restauro delle ruote dell'obice conservato presso il Civico Museo Pasquale Revoltella di Trieste.
186. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 185 è presentata al Servizio beni e attività culturali corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
187. Per le finalità previste dal comma 185 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5758 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Trieste per il restauro delle ruote dell'obice conservato al Museo Revoltella".
188. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di una statua commemorativa di Monsignor Santin, per il legame che la figura e l'opera umana e spirituale del presule riveste per il territorio giuliano e la comunità locale.
189. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 188 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
190. Per le finalità previste dal comma 188 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5759 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla fondazione Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste per la realizzazione di una statua commemorativa di Monsignor Santin".
192.
Sono abrogati gli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell' edilizia bibliotecaria e museale).

194.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24/2005, come modificato dal comma 193, continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 e al capitolo 9476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione infine sono aggiunte le parole: <<nonché per catalogazione e restauro del patrimonio ceramico proveniente dagli scavi archeologici>>, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

200. Il contributo ventennale di complessivi 5.772.602 euro pari a 288.630,10 euro annui, concesso al Comune di Udine ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per la ristrutturazione del compendio immobiliare denominato ex Frigorifero del Friuli può essere utilizzato dal Comune medesimo per la progettazione e realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale in tale compendio.
204. Gli oneri derivanti dall'articolo 24 della legge regionale 29/2007, come modificato dal comma 203, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
206. Gli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 277, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 205, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
207. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Istituto Achille Tellini di Manzano - istituto per la ricerca e la promozione della civiltà friulana -, un contributo straordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
208. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 207 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
209. Per le finalità previste dal comma 207 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5728 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto Achille Tellini di Manzano - istituto per la ricerca e la promozione della civiltà friulana per lo svolgimento delle attività istituzionali".
210. In attesa del trasferimento dei fondi statali stanziati per l'esercizio 2012 sul capitolo 7513 "Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica slovena" della Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare in termini di cassa, nei limiti delle somme impegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino all'ammontare di 3 milioni di euro per il pagamento ai soggetti beneficiari di importi a valere sui fondi stanziati nel bilancio regionale 2012 sull'unità di bilancio 5.4.1.5044 Lingua e cultura slovena - spese correnti, con riferimento al capitolo 5571 "Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena - Fondi statali", per un importo di 2.700.000 euro destinato ai soggetti indicati nella Tabella S riferita all'articolo 11, comma 284, della legge regionale 18/2011 nel rispetto di un criterio di proporzionalità con gli interventi effettuati a favore dei medesimi soggetti con riguardo all'esercizio 2011, e con riferimento al capitolo 5671 "Contributo a sostegno dell'attività istituzionale delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena - Fondi statali articolo 6, commi 9 e 10L.R. 16.11.2007 n. 26" per un importo di 300.000 euro, da ripartire in parti uguali tra le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena riconosciute con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2011, n. 0226/Pres.
211. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' istituto di ricerca slovena SLORI, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario per l'anno 2012 per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena prevista dall'articolo 10 della legge regionale del 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e delle iniziative correlate e preparatorie. Lo SLORI in particolare predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, con particolare riguardo al tema dell'uso della lingua slovena nelle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e redige in lingua italiana e slovena gli atti della Conferenza.
212. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 211 è presentata al Servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
213. Per le finalità previste dal comma 211 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a valere sulle risorse già stanziate e non ancora utilizzate a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5622 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
219. Per l'anno 2012, in via straordinaria e in deroga alla ripartizione percentuale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), e di cui alla relativa disposizione del regolamento di attuazione, al fine di sostenere le attività delle sedi provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale della regione, l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1988 è integrato con 35.000 euro.
220. Per le finalità previste dal comma 219 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.1115 e del capitolo 8480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
222. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 221 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
223. Per le finalità previste dal comma 221 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 5762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione di promozione sociale Costruiamo il futuro di Udine per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".
224. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le università degli studi di Trieste e di Udine delle convenzioni per l'assegnazione di borse di studio a studenti o laureandi iscritti alle università medesime per lo svolgimento di tirocini presso l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles. La selezione per l'assegnazione delle borse di studio è effettuata dalle Università medesime.
225. Per le finalità previste al comma 224 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 1807 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per l'assegnazione di borse di studio a studenti o laureandi iscritti alle Università degli Studi di Trieste e di Udine per lo svolgimento di tirocini presso l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles".
226. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
227. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 226, è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
228. Per le finalità previste dal comma 226 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 5753 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE) con sede a Udine per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi".
229. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1 Comma 171 bis aggiunto da art. 6, comma 54, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Comma 14 sostituito da art. 6, comma 363, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 363, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 49 bis aggiunto da art. 6, comma 363, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Parole sostituite al comma 221 da art. 6, comma 399, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
6 Comma 132 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
7 Comma 133 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
8 Comma 134 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
9 Parole sostituite al comma 171 da art. 5, comma 1, L. R. 5/2013
10 Parole sostituite al comma 216 da art. 6, comma 29, lettera a), L. R. 5/2013
11 Parole aggiunte al comma 217 da art. 6, comma 29, lettera b), L. R. 5/2013
12 Comma 216 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 18/2013
13 Comma 217 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 18/2013
14 Comma 218 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 18/2013
15 Comma 78 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 12 e 12 bis, art. 19, L.R. 3/1998, con effetto dall'1/1/2014.
16 Lettera a) del comma 79 abrogata da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 12 e 12 bis, art. 19, L.R. 3/1998, con effetto dall'1/1/2014.
17 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 33, lettera f), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 bis, L.R. 8/2003.
18 Comma 79 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
19 Comma 80 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20 Comma 81 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
21 Lettera c) del comma 85 abrogata da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22 Comma 90 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23 Comma 91 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24 Comma 92 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
25 Comma 93 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
26 Comma 94 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
27 Comma 95 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
28 Comma 96 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
29 Comma 97 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30 Comma 98 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31 Comma 99 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32 Comma 100 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
33 Comma 101 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
34 Comma 105 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
35 Comma 106 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
36 Comma 107 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
37 Comma 108 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
38 Comma 109 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
39 Comma 110 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
40 Comma 111 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
41 Comma 112 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
42 Comma 113 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
43 Comma 114 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
44 Comma 115 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
45 Comma 116 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
46 Comma 117 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
47 Comma 121 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
48 Comma 122 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
49 Comma 123 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
50 Comma 124 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
51 Comma 125 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
52 Comma 126 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
53 Comma 135 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
54 Comma 136 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
55 Comma 137 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
56 Comma 138 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
57 Comma 139 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
58 Comma 140 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
59 Comma 144 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
60 Comma 145 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
61 Comma 146 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
62 Comma 147 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
63 Comma 148 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
64 Comma 149 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
65 Comma 152 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
66 Comma 153 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
67 Comma 154 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
68 Comma 155 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
69 Comma 156 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
70 Comma 157 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
71 Comma 158 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
72 Comma 159 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
73 Comma 160 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
74 Comma 191 abrogato da art. 49, comma 1, lettera cc), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
75 Comma 214 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 3, L.R. 5/2010.
76 Comma 215 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 3, L.R. 5/2010.
77 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
78 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 7
 (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
4. Per l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere l'insegnamento della lingua friulana nel territorio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 1 milione di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5473 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007 per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole situate nei territori dei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima".
11. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 13 agli Istituti statali superiori Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, Raimondo d'Aronco di Gemona del Friuli e Max Fabiani di Trieste.
21. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 23.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 43.700 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8508 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012, denominato "Contributo straordinario alla Provincia di Udine per lo sviluppo di iniziative a servizio delle istituzioni scolastiche autonome, con specifico riferimento alle attività di supporto dei centri di istruzione per gli adulti e a programmi di sviluppo di servizi di rete rivolti agli operatori scolastici e alla popolazione studentesca".
24. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 21 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promuove la formazione sul tema della salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, finalizzata allo sviluppo di una mentalità collettiva sensibile al tema della sicurezza e alla conseguente riduzione continua, durevole e omogenea di infortuni e malattie professionali in ambito scolastico.
25. Per le finalità di cui al comma 24, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura fissata dal comma 27 volto a sostenere la realizzazione, da parte delle scuole polo per la sicurezza individuate dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di un progetto di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole, che coinvolga gli istituti scolastici della regione e valorizzi le risorse umane qualificate presenti all'interno degli stessi.
27. Per le finalità previste al comma 24 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8504 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo alle scuole polo per la sicurezza per un progetto di formazione in materia di salute e sicurezza nelle scuole".
28. La Regione sensibilizza i minori e le loro famiglie sull'utilità di un inizio precoce della lettura in famiglia e di un responsabile e corretto utilizzo dei dispositivi elettronici da parte di bambini e adolescenti al fine di sostenere una educazione integrata tra scuola e famiglia, finalizzata all'accrescimento dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei minori.
31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8505 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Centro per la Salute del Bambino - ONLUS di Trieste per un progetto di sensibilizzazione dei minori alla lettura precoce e al responsabile utilizzo di dispositivi elettronici".
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per l'acquisto di arredi, attrezzature per laboratori e apparecchiature informatiche per la Scuola secondaria di primo grado Bernardino Partenio.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5717 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Spilimbergo per l' acquisto di arredi, attrezzature per laboratori e apparecchiature informatiche per la Scuola secondaria di primo grado B. Partenio".
36. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 35, in qualità di fondatori, della Provincia di Gorizia, del Comune di Gorizia e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri enti pubblici, istituzioni e persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro.
37. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 35 in qualità di ente fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto.
42. Nell'ambito del sostegno alle attività della fondazione di cui al comma 35 gli enti locali fondatori e partecipanti possono mettere a disposizione della stessa proprio personale di ruolo nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
43. Per le finalità di cui al comma 38, lettera b), è autorizzata per l'esercizio 2012 la spesa di euro 50.000 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5845 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia".
44. Per le finalità di cui al comma 39, lettera a), a far data dalla costituzione della fondazione di cui al comma 35 le risorse stanziate dal bilancio regionale a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5821 si intendono destinate al finanziamento del fondo di gestione della fondazione stessa.
47. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 45, della legge regionale 11/2011 è autorizzata per l'anno 2012 la concessione di una sovvenzione di 50.000 euro.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste a sollievo degli oneri di bilancio anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste".
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porcia un contributo straordinario per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale che consentirà di integrare due plessi di scuole elementari e dell'infanzia, in un'ottica tesa a concentrare e rendere più efficacie ed economico il servizio scolastico.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 1822 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porcia per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico comunale".
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario di 600.000 euro, concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 123, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), al Comune di Pasian di Prato finalizzato ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica di competenza comunale.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5741 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al comune di Pasian di Prato finalizzato ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica di competenza comunale".
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età di Gorizia, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione, nel corso del corrente anno, di attività didattiche e formative, anche di rilievo internazionale, al fine di favorire lo scambio interculturale e lo scambio tra generazioni e culture, nonché la formazione continua e la cultura sociale.
57. La domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca associazionismo e cooperazione, Servizio Istruzione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 56. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5722 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo per attività didattiche e formative dell'Università della Terza Età di Gorizia".
59. Al fine di favorire la realizzazione di momenti di incontro tra studenti, neolaureati e mondo delle imprese volti a promuovere l'occupazione giovanile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione dei laureati in ingegneria gestionale - ALIg di Udine un contributo annuo nella misura indicata al comma 61, per l'organizzazione e la realizzazione della Fiera del Lavoro e delle iniziative a essa direttamente collegate.
61. Per le finalità previste al comma 59 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8507 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo all'Associazione dei laureati in ingegneria gestionale - ALIG di Udine per l'organizzazione e la realizzazione della Fiera del lavoro e delle iniziative ad essa collegate".
62. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 71, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è autorizzata per l'anno 2012 la concessione di una sovvenzione di 50.000 euro.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 1025 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario per la prosecuzione, nei comuni di Montereale Valcellina e Maniago, dello studio denominato MoMa sulle patologie metaboliche e il rischio cardiovascolare.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5719 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Università degli studi di Trieste per la prosecuzione, nei comuni di Montereale Valcellina e Maniago, dello studio denominato MoMa sulle patologie metaboliche ed il rischio cardiovascolare".
68. In occasione della prossima ricorrenza del cinquantenario dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al fine di diffonderne la conoscenza presso gli studenti della Regione stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Tina avente sede a Pasian di Prato (Ud), un contributo nella misura di cui al comma 70 per la realizzazione di un progetto, da attuarsi in collaborazione con scuole secondarie di primo e di secondo grado, all'interno dei piani dell'offerta formativa, relativo alla produzione di una guida didattica per la conoscenza degli elementi caratterizzanti la specificità regionale e lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, all'organizzazione di un ciclo di incontri con gli studenti e con i docenti, alla preparazione di un evento pubblico in collaborazione con le scuole per la promozione della coscienza civile e della cittadinanza attiva.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5720 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione culturale Tina di Pasian di Prato per la realizzazione di un progetto per diffondere la conoscenza dello Statuto speciale della Regione da attuarsi in collaborazione con scuole secondarie di primo e di secondo grado".
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio universitario di Pordenone un contributo straordinario a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione delle proprie attività istituzionali.
72. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 71 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio universitario di Pordenone a sostegno delle spese di funzionamento e la realizzazione delle proprie attività istituzionali".
74. Per l'anno accademico 2012-2013, nelle more dell'emanazione del decreto per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dall'articolo 3, commi 20 e 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissato in misura pari a quella relativa all'anno accademico 2011-2012.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli effetti del disposto di cui al comma 74 con le risorse regionali già stanziate a carico dell'unità di bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in parti uguali agli ERDISU di Trieste e di Udine un contributo per interventi volti ad agevolare il trasporto pubblico locale e/o ferroviario rivolto alla generalità indistinta degli studenti iscritti alle università degli studi di Trieste e di Udine, ai Conservatori statali di musica della regione e alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste attraverso forme di contribuzione, rimborso o erogazione di abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e/o ferroviario.
78. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo agli ERDISU di Trieste e di Udine per interventi volti ad agevolare il trasporto pubblico rivolto alla generalità degli studenti".
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata ha concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio di fattibilità della Città Metropolitana di Trieste, con l'analisi di aspetti economici, sociali, infrastrutturali e fiscali.
81. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 80 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 4724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
83. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1 Comma 48 interpretato da art. 312, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 40 bis aggiunto da art. 315, comma 1, L. R. 26/2012
3 Integrata la disciplina del comma 41 da art. 7, comma 25, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Parole aggiunte al comma 15 da art. 7, comma 54, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
6 Comma 16 sostituito da art. 7, comma 54, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
7 Comma 16 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
8 Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 8/2014
9 Parole sostituite al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 8/2014
10 Parole sostituite al comma 16 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 8/2014
11 Comma 16 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 8/2014
12 Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 11, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
13 Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 5, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15 Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16 Comma 6 ter aggiunto da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17 Parole sostituite al comma 14 da art. 8, comma 33, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
18 Parole soppresse al comma 16 da art. 8, comma 33, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
19 Comma 16 .1 aggiunto da art. 8, comma 33, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
20 Comma 14 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
21 Comma 15 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
22 Comma 16 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
23 Comma 16 bis ante abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
24 Comma 16 bis abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
25 Comma 17 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
26 Comma 18 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
27 Comma 19 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
28 Comma 20 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017
29 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
30 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
31 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
32 Comma 6 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
33 Comma 6 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
34 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
35 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
36 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
37 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
38 Integrata la disciplina del comma 35 da art. 6, comma 20, L. R. 13/2021
39 Comma 3 abrogato da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. L'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" è autorizzata, in via sperimentale, a decorrere dall'1 settembre 2012 e per la durata di 18 mesi, a stipulare un'apposita convenzione con le farmacie aperte al pubblico per l'erogazione, nel territorio della provincia di Trieste, del servizio di prenotazione denominato CUP e del servizio di riscossione dei ticket.
2. Gli oneri derivanti dal servizio di cui al comma 1 sono a carico dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e non potranno comunque superare, su base annua, l'importo di 390.000 euro comprensivo di IVA.
4. Qualora nel corso della vigenza della convenzione di cui al comma 1 venissero emanate eventuali disposizioni nazionali disciplinanti la medesima materia, i contenuti della convenzione verranno aggiornati, previo accordo delle parti, al contenuto delle nuove disposizioni.
14. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 10/2011 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4073 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Campagne di informazione in materia di cure palliative e di terapia del dolore".
15. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 10/2011 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Programmi di sviluppo delle cure palliative".
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 14 e 15 si fa fronte mediante storno di complessivi 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone un contributo straordinario destinato al progetto denominato "Potenziamento dei servizi dedicati alla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie odontostomatologiche nel paziente disabile".
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone per il potenziamento dei servizi dedicati alle cure odontostomatologiche nel paziente disabile".
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete di Udine un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota di ottimizzazione dei livelli di presidio medico e infermieristico all'interno del nucleo a più alto fabbisogno sanitario e assistenziale per pazienti che non trovano altre sedi residenziali di ricovero per assistenza continuativa specifica.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione, con la previsione della stesura di linee guida, derivanti dai risultati raggiunti, replicabili in altre aziende pubbliche di servizi alla persona regionali.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1132 e del capitolo 4076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete di Udine per la realizzazione di un progetto pilota di ottimizzazione dei livelli di presidio medico e infermieristico".
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1132 e del capitolo 4080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Udine per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della sede".
26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 23 da art. 8, comma 9, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
3 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
4 Comma 8 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
5 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
6 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
7 Comma 11 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
8 Comma 12 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
1.
L'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è sostituito dal seguente:

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
3.
È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati).

4. L'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine è autorizzata a utilizzare il contributo previsto dall'articolo 9, comma 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), anche per l'espletamento dell'attività istituzionale da realizzare nell'anno 2012.
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole <<per finalità istituzionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<per iniziative connesse alla celebrazione di 25 anni di attività>>.

8.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole <<per l'attività istituzionale e per la realizzazione degli obiettivi della Onlus medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il pagamento degli oneri pregressi>>.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4821 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione nel Comune di Medea del servizio residenziale di riferimento regionale sperimentale e innovativo per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Onlus Fabiola di Udine un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Onlus Fabiola di Udine per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività ordinaria".
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" un finanziamento straordinario per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo nel territorio della provincia di Udine, da realizzare in collaborazione con l'Associazione di volontariato Progetto Autismo FVG Onlus di Tavagnacco.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi di realizzazione delle attività previste, i soggetti coinvolti nel progetto e i relativi costi. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo da realizzare in collaborazione con l'Associazione di volontariato Progetto Autismo FVG Onlus di Tavagnacco".
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone un contributo straordinario destinato alla riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale di rilievo regionale destinato all'accoglienza di minori disabili ad alta intensità assistenziale.
25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone per la riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili e per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale per minori disabili ad alta intensità assistenziale".
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Cavalicco un contributo straordinario per il conseguimento delle finalità istituzionali.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4828 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Cavalicco per il conseguimento delle finalità istituzionali".
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per le spese sostenute ai fini dell'organizzazione e gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre Espressività", comprese le attività di accompagnamento e gestione dei gruppi teatrali e l'informazione e la diffusione dell'evento.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del bilancio consuntivo e di una relazione illustrativa delle attività effettuate. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo per le spese sostenute per l'organizzazione e gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre espressività"".
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Vito al Tagliamento, nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del Servizio sociale dei Comuni, a riconoscimento del suo ruolo di promotore nell'introduzione e nell'affermazione della figura dell'amministratore di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione, un contributo straordinario per il prosieguo e il consolidamento dell'esperienza pilota.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Tagliamento nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del Servizio sociale dei Comuni per il prosieguo e per il consolidamento dell'esperienza pilota relativa all'introduzione e all'affermazione della figura dell'amministratore di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione".
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia Personale - Sezione del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione del profilo delle persone con disabilità visiva e con multidisabilità, al fine di consentire una adeguata programmazione e gestione dei servizi dedicati a tali persone.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi di realizzazione delle attività di censimento, i soggetti coinvolti nel progetto e i costi previsti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4832 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento e Mobilità Autonomia Personale - Sezione del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione del profilo delle persone con disabilità visiva".
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività e manifestazioni volte alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze rivolte in modo particolare a ragazzi, giovani e famiglie.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 38.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4892 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa per la realizzazione di attività e manifestazioni volte alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze".
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Solimai di Udine un contributo di 10.000 euro per il servizio del "Telefono anziani maltrattati", nonché per l'attività istituzionale.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4895 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Cooperativa Solimai di Udine per il servizio del "Telefono anziani maltrattati", nonché per l'attività istituzionale".
44. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 11/2011 è concesso un contributo di 30.000 euro alla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento".
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fonte Comunità Famiglia Onlus di Trieste un contributo in conto capitale di 800.000 euro per la realizzazione di un centro socio-riabilitativo ed educativo per persone disabili.
52. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4818 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Fonte Comunità Famiglia Onlus per la realizzazione di un centro socio-riabilitativo ed educativo per persone disabili".
54.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 53, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" è autorizzata ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale. Il responsabile della struttura operativa può essere nominato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche e integrazioni. L'attività di supporto e le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e negli altri atti di programmazione regionale inerenti ai settori e materie di cui al comma 53, nonché tramite convenzioni per la gestione operativa di progetti sperimentali e di innovazione, anche a livello internazionale, relativi agli ambiti suddetti a valere su specifici fondi regionali, nazionali e comunitari. L'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", per le funzioni di cui al comma 53, adotterà contabilità separata senza oneri aggiuntivi a suo carico.

54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).
59. Agli interventi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.
61.
I commi 24, 25 e 26 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2011 sono sostituiti dai seguenti:
<<24. Il contributo di cui al comma 23 è destinato alla copertura integrale, fino alla concorrenza degli importi massimi fissati dal comma 25, di tutte le spese organizzative direttamente imputabili e pertinenti all'istituzione e alla gestione di organismi, comunque denominati, formati con il coinvolgimento diretto di bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, per consentirne la partecipazione ai processi decisionali delle rispettive comunità locali. Non sono comunque ammesse a contributo, nemmeno per quote, le spese generali e di funzionamento dell'ente beneficiario, le spese di rappresentanza, nonché le spese per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovo di beni durevoli.
26. Gli importi massimi di contributo fissati dal comma 25 sono cumulabili qualora la medesima iniziativa sia attivata da più comuni congiuntamente.
26 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato ai sensi del comma 24, i contributi sono proporzionalmente ridotti in misura uguale per tutti i comuni beneficiari.
26 ter. Ciascun comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 23 sono presentate alla struttura competente per la gestione della funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del programma di attività approvato dall'Amministrazione comunale interessata, nonché del preventivo delle spese direttamente connesse all'iniziativa.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa Agricolo Forestale di Paluzza un contributo straordinario per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari.
63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale dell'iniziativa con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4688 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Cooperativa Agricolo Forestale di Paluzza per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari".
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Parrocchia di San Benedetto Abate di Rivarotta di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto di gazebo e materiale da campeggio da utilizzare per iniziative ricreative a favore dei giovani.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 18.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4819 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Benedetto Abate di Rivarotta di Pasiano di Pordenone per l'acquisto di gazebo e materiale da campeggio da utilizzare per iniziative ricreative a favore dei giovani".
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Codroipo un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4822 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Codroipo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria".
72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 4826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la riqualificazione del centro di aggregazione giovanile".
74. Alla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro, locataria dell'ex Caserma Guardia di Finanza "Isonzo", sita in comune di Tarvisio, località Fusine Valromana, è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, ristrutturazione e adeguamento della caserma medesima.
75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del preventivo di spesa e del rinnovo del contratto di locazione per ulteriori diciannove anni. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 3564 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per i lavori di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento dell'ex Caserma Guardia di Finanza "Isonzo" di Fusine Valromana".
78. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 77 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, interventi in materia di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale e lavori pubblici, già ammessi a contribuzione, mediante concessione di contributi integrativi per il medesimo intervento, purché l'importo complessivamente concesso non superi la misura massima consentita dalle norme di settore e dai relativi regolamenti di attuazione.
83. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le forme di partecipazione regionale e l'entità degli impegni finanziari, tenuto conto delle risorse di bilancio.
84. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 81 e 82 si fa fronte con la disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 14, commi 39 e seguenti, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
86. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del comma 85, le ATER disciplinano, con proprio provvedimento e d'intesa tra loro, modalità, termini e condizioni per la concreta applicazione di quanto disposto al comma 85.
87. Per il triennio 2012-2014, anche in deroga alle vigenti norme di settore, ai fini della razionalizzazione della proprietà patrimoniale delle ATER regionali, gli assegnatari, in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, possono richiedere la cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia sovvenzionata in godimento, purché l'alloggio medesimo insista in uno stabile di cui l'ATER proprietaria possieda una quota minoritaria e sia non conveniente partecipare quale condomino alla gestione degli alloggi, ovvero insista in stabili da monofamiliari a quadrifamiliari.
88. Ferme restando le vigenti modalità per determinare il prezzo di cessione da parte dell'Ente gestore, gli alloggi richiesti sono obbligatoriamente ceduti agli assegnatari, con contestuale pagamento in unica soluzione del prezzo e delle altre spese complementari afferenti la compravendita.
89. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 87 e 88, l'Ente gestore di alloggi di edilizia sovvenzionata predispone l'elenco degli stabili interessati e lo rende pubblico mediante affissione all'albo pretorio nelle sedi di decentramento dei Comuni in cui insistono i predetti stabili, nonché sul sito internet dell'Ente stesso e in quello della Regione Friuli Venezia Giulia.
90. Le entrate derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui al comma 87, al netto delle eventuali spese per le procedure di vendita, sono destinate per almeno l'80 per cento a interventi di edilizia sovvenzionata e al pagamento di imposte gravanti le ATER.
91.
La lettera c) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
<<c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro cinque anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.>>.

93. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda di contributo le imprese e i loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, che abbiano realizzato sul territorio regionale, a decorrere dall'1 luglio 2011, assunzioni e nuovi inserimenti a tempo indeterminato e che non abbiano già presentato la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), anteriormente alle assunzioni o ai nuovi inserimenti, a condizione che risultino realizzati tutti i seguenti presupposti:
b) le assunzioni e i nuovi inserimenti sono stati effettuati in deroga all'articolo 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990);
c) le assunzioni e i nuovi inserimenti riguardano cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale, che siano soggetti a rischio di disoccupazione ovvero soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale;
d) le assunzioni e i nuovi inserimenti sono conformi alle vigenti disposizioni attuative di cui alla lettera a).
94. Ai fini del comma 93 si intendono per:
b) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: coloro che sono stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili a una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005 con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.
95. La domanda di contributo di cui al comma 93 è presentata alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro. Trovano applicazione le disposizioni procedurali previste dalle vigenti disposizioni attuative di cui al comma 93, lettera a).
97. Per ciascuna assunzione o inserimento in relazione alla quale non possono trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'importo di cui al comma 96, lettera a), è elevato di 2.500 euro, mentre gli importi di cui al comma 96, lettera b), sono elevati di 3.500 euro.
98. Il contributo di cui al comma 93 è concesso quale aiuto di importanza minore (de minimis) nel rispetto delle condizioni poste dai seguenti regolamenti comunitari:
a) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
b) regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;
c) regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
99. Gli oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui ai commi da 93 a 98 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
100. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3518 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Interventi per assicurare la copertura contributiva per limitati periodi di tempo e per il mantenimento della copertura previdenziale obbligatoria a favore di soggetti e lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione o con discontinuità contributiva".
101. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 13/2012, nei settori sanitario e sociosanitario, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
102. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 13/2012 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3519 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle piccole e medie imprese che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare".
105. A partire dall'annualità di finanziamento 2013, le modalità di rendicontazione previste dall'articolo 4, comma 70 bis, della legge regionale 1/2007, come aggiunto dal comma 104, trovano applicazione anche nei confronti dei progetti di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Auxilia Onlus di Cividale del Friuli un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
114. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 113 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 5723 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Auxilia Onlus di Cividale del Friuli per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria".
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nel territorio del Comune di Latisana, la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale.
117. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 116, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo in conto capitale di 3 milioni di euro.
119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002.
120. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4942 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Latisana per la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale".
122.
Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21/1999, come sostituito dal comma 121, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo annuo all'Associazione regionale tra le Società di Mutuo Soccorso della Regione, a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali".

123. Per l'anno 2012, la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1999, come sostituito dal comma 121, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "ANDI e non solo Onlus" di Cordenons un contributo di 10.000 euro per le finalità istituzionali.
125. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4896 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Associazione "ANDI e non solo Onlus" per le finalità istituzionali".
127. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 41, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 41, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Parole sostituite al comma 105 da art. 9, comma 188, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 71 sostituito da art. 9, comma 15, L. R. 5/2013
5 Comma 119 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 5/2013
6 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7 Comma 10 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Comma 11 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
9 Comma 12 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
10 Comma 103 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 69 dell'art. 4, L.R. 1/2007, con effetto dall'1/1/2015.
11 Comma 91 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
12 Comma 92 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
13 Comma 54 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
14 Integrata la disciplina del comma 53 da art. 105, comma 1, L. R. 13/2020
15 Integrata la disciplina del comma 53 da art. 14, comma 6, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
16 Comma 106 abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, commi da 72 a 73 quater, L.R. 17/2008.
17 Comma 107 abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, commi da 72 a 73 quater, L.R. 17/2008.
18 Comma 108 abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, commi da 72 a 73 quater, L.R. 17/2008.
19 Comma 109 abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, commi da 72 a 73 quater, L.R. 17/2008.
Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Province le quote di minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali comunali e provinciali sul consumo di energia elettrica, disposta dall'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Il riparto è disposto sulla base della media del gettito accertato dell'addizionale relativo agli anni 2009-2011, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il primo semestre di ogni anno, in misura proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili.
8. Per l'anno 2012, in via transitoria, il riparto di cui al comma 7 è disposto prendendo a riferimento i nove dodicesimi della media del gettito accertato dell'addizionale relativa agli anni 2009-2010, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti, da assegnare d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 novembre 2012, in relazione all'ammontare delle risorse disponibili e fino alla concorrenza del dovuto.
9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8, per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Rimborso minor gettito connesso all'abrogazione dell'addizionale comunale e provinciale energia elettrica".
10. L'Amministrazione regionale procede al recupero dei maggiori introiti del gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finaziaria), relativi agli anni dal 2007 al 2012, non detraibili dal fondo stanziato nel bilancio statale per il rimborso compensativo ICI abitazione principale per incapienza dello stanziamento statale medesimo, a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012). A tal fine, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo di 37.594,51 euro quantificato dal Ministero dell'Interno in relazione ai Comuni individuati dallo stesso Ministero, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 1430 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Recupero dei maggiori introiti del gettito ICI sugli edifici rurali".
13. Per le finalità di cui ai commi 11 e 12 è destinata la spesa di 194.869,10 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012.
18. Le deliberazioni di cui ai commi 16 e 17 sono adottate entro il 15 novembre 2012.
19. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16, previste in 36.242.856,70 euro per l'anno 2012, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.207 e sul capitolo 1680 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Assegnazioni compensative dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili".
20. Per il disposto di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 36.242.856,70 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1813 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Assegnazioni compensative dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili".
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
23. Per accedere al riparto di cui al comma 22 i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 22, specificando i Comuni coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale, evidenziandone la finalità sovracomunale e trasmettono le deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.
25. L'erogazione è disposta in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2012.
26. Per la finalità di cui al comma 22 è previsto l'onere di 200.000 euro per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, tabella A1, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1820 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Incentivo straordinario per i percorsi di fusione tra Comuni".
27. La Regione sostiene per l'anno 2012 gli investimenti degli enti locali con un fondo straordinario di 16.630.145,06 euro, da assegnare d'ufficio e in unica soluzione entro il 15 novembre 2012, a favore dei Comuni e delle Province, destinato esclusivamente alla copertura di spese in conto capitale, ivi comprese quelle per progetti di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica.
28. Il fondo di cui al comma 27 è assegnato per 14.800.000 euro a favore dei Comuni e per 1.830.145,06 euro a favore delle Province ed è ripartito per il 40 per cento in proporzione al territorio e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2010.
29. Nell'anno 2013 i Comuni e le Province trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), una certificazione attestante la destinazione della quota ricevuta ai sensi del comma 27 per spese d'investimento.
30. Per la finalità di cui al comma 27 è previsto l'onere di 16.630.145,06 euro per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, tabella A1 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Trasferimenti alle autonomie locali per l'anno 2012 a titolo di sostegno dei loro investimenti".
34. I termini di avvio dei lavori e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la riqualificazione di borgo Castello e del relativo viale d'accesso piazzale Seghizzi, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 maggio 2009, tra la Regione e i Comuni di Gorizia e Savogna d'lsonzo, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, sono fissati rispettivamente al 30 settembre 2012 e al 31 marzo 2014.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione a favore del Comune di Gorizia il finanziamento per l'intervento di cui al comma 34 entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna dei lavori del relativo intervento.
37.
Per le finalità previste dal comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011, come modificato dal comma 36, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porpetto per la realizzazione di un magazzino comunale e di un'ecopiazzola".

40. Per le finalità previste dal comma 39, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 25.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale".
45. Per le finalità previste dal comma 44, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1857 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vajont per le spese di funzionamento".
47. L'intervento di cui al comma 46 è realizzato secondo la seguente tempistica: inizio lavori entro il 31 dicembre 2013, fine lavori 31 dicembre 2015 e rendicontazione entro 30 giugno 2016.
49. La tempistica relativa all'intervento di promozione economica e turistica del territorio "Percorso ciclabile intercomunale e struttura sportiva polifunzionale", finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008 di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, S. Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissata per l'inizio lavori al 30 giugno 2013, per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2014 e per la rendicontazione al 30 giugno 2015.
50. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 49 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Valvasone entro centoventi giorni dal ricevimento da parte della Regione del verbale di consegna dei lavori di competenza dei soggetti realizzatori.
51. La tempistica, relativa all'intervento avente a oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento del Centro di documentazione e catalogazione Magredi, di proprietà del Comune di San Quirino, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina Meduna" in data 8 luglio 2008, è fissata per l'inizio lavori al 31 ottobre 2012, per l'ultimazione dell'intervento al 28 febbraio 2014 e per la rendicontazione al 30 settembre 2014.
52. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 51 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Cordenons entro il 30 aprile 2013, qualora entro tale data la Regione riceva dal Comune di Cordenons la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e il relativo quadro economico.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per le spese da sostenere al fine di permettere l'utilizzo come nuova sede della Prefettura di Pordenone di un immobile di proprietà comunale.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al comune di Pordenone per le spese da sostenere al fine di permettere l'utilizzo come nuova sede della Prefettura di Pordenone di un immobile di proprietà comunale".
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario per la realizzazione di opere edili e opere impiantistiche da eseguirsi all'interno delle strutture scolastiche (fabbricati preesistenti) dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Sacile, risultante dall'unificazione della Scuola Media Unica con la Direzione Didattica. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma, purché nell'anno 2012.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per la realizzazione di opere edili e opere impiantistiche da eseguirsi all'interno delle strutture scolastiche dell'istituto scolastico comprensivo di Sacile".
59. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici pubblici del territorio, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 11 novembre 2009, tra la Regione e la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari Comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 ottobre 2013.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forgaria nel Friuli un contributo straordinario per il completamento delle aree ricreative adiacenti alla viabilità comunale.
61. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 60 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa da sostenere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 2052 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Forgaria del Friuli per il completamento delle aree ricreative adiacenti alla viabilità comunale".
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo straordinario per l'accesso locale gratuito e senza fili a internet, in modalità wi-fi, nelle aree pubbliche dei 15 Comuni consorziati.
65. Per le finalità di cui al comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 2053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità collinare del Friuli per l'accesso locale gratuito e senza fili ad internet, in modalità wi-fi, nelle aree pubbliche dei 15 Comuni consorziati".
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Udine un contributo straordinario per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 20 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), per il conferimento di contributi a soggetti privati per la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica edilizia.
68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 3595 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Udine per il conferimento di contributi a soggetti privati per la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica edilizia".
73. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1 Parole sostituite al comma 54 da art. 41, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 256, comma 1, L. R. 26/2012
3 Comma 6 ter aggiunto da art. 256, comma 1, L. R. 26/2012
4 Comma 6 quater aggiunto da art. 256, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole aggiunte al comma 7 da art. 10, comma 46, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
6 Parole aggiunte al comma 6 ter da art. 10, comma 51, L. R. 6/2013
7 Comma 31 abrogato da art. 10, comma 18, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 36, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
9 Comma 22 abrogato da art. 65, comma 1, lettera k), L. R. 18/2015
10 Comma 72 abrogato da art. 65, comma 1, lettera k), L. R. 18/2015
11 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 55, L. R. 20/2015
12 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 56, L. R. 20/2015
13 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 57, L. R. 20/2015
14 Parole soppresse al comma 6 bis da art. 2, comma 59, L. R. 20/2015
15 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
16 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
17 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
18 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
19 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
20 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
21 Comma 6 bis abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
22 Comma 6 ter abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
23 Comma 6 quater abrogato da art. 3, comma 104, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 11
 (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, fino a un massimo di 3.000 euro, all'Associazione delle regioni europee di confine (AEBR) le spese sostenute per svolgere la funzione di Help Desk nell'ambito del Progetto ULYSSES, a valere sul Programma ESPON 2013. La domanda di rimborso, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute, è presentata dall'AEBR alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 732 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Rimborso all'Associazione delle regioni europee di confine (AEBR) per le spese sostenute per svolgere la funzione di Help Desk nell'ambito del Progetto ULYSSES".
7. Per le finalità previste al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 4053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Fondo patrimoniale e per i conferimenti annuali derivanti dalla costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euregio Senza Confini r.l con la Regione del Veneto e il Land Carinzia".
9.
Per le finalità previste dai commi 7 bis, 7 ter e 7 quater dell'articolo 3 della legge 3/1998, come inseriti dal comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 2.700.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2012 e di 1.200.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1812 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo a copertura costi operativi società gestione immobili FVG".

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12, dell'articolo 8, della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) fanno carico all'unità di bilancio 10.4.1.1164 e al capitolo 1861 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per oneri di contenzioso relativo ai rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali - spesa obbligatoria".
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette alla redazione, alla stampa e alla diffusione di articoli, notiziari, bollettini, documentazioni e di altre pubblicazioni, comunque denominate, al fine di divulgare la conoscenza dei dati statistici di interesse regionale con particolare riferimento ai settori di intervento dell'Amministrazione regionale.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.6.1.2013 e del capitolo 8027 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per la divulgazione della conoscenza dei dati statistici di interesse regionale e delle attività svolte dall'Amministrazione regionale".
14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, c. 2, della medesima L.R. 16/2012.
2 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, c. 2, della medesima L.R. 16/2012.
3 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 6, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 4 abrogato da art. 11, comma 6, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 6, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
6 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 12, L.R. 22/2010.
7 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22/12/2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 12
3. In considerazione dell'unicità progettuale dei due interventi di cui al comma 2, il commissario preposto alla gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), può concordare con l'organo preposto alla gestione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, le modalità di impiego delle risorse destinate all'esecuzione degli interventi per la difesa della sponda lungo il Rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti inserite in tale accordo.
4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro.
7. Il fondo previsto dal comma 6 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia regionale Promotur alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 previsti in 14 milioni di euro per l'anno 2012 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 1, tabella A1 sui medesimi unità di bilancio e capitolo.
9. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 11, dell'articolo 7, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione medesima, al personale regionale messo a disposizione degli uffici del Ministero della Giustizia.
16.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<due supplenti>> sono sostituite dalle parole <<cinque supplenti>>.

17. Le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla Regione in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza nel periodo compreso tra la data medesima e il 31 dicembre 2013 sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno.
18. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della quantificazione dell'incentivo si fa riferimento alla tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679, per la cui individuazione si applicano, in relazione alle tipologie dell'atto pianificatorio, gli onorari di cui alla circolare medesima.
20. Per le finalità previste dal comma 4bis dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 19, è autorizzata la spesa complessiva di 23.123,39 euro, suddivisa in ragione di 3.986,79 euro per l'anno 2012 e di 9.568,30 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi e le annualità di seguito indicati:
a) UBI 11.3.1.5033 - capitolo 9634 (di nuova istituzione) con la denominazione "Incentivo al personale regionale incaricato dello svolgimento delle attività di natura estimativa"
201220132014
euro 3.000,00euro 7.200,00euro 7.200,00


b) UBI 11.3.1.1185 - capitolo 9670
201220132014
euro 731,79euro 1.756,30euro 1.756,30


c) UBI 11.3.1.1184 - capitolo 9650
201220132014
euro 255,00euro 612,00euro 612,00


21. All'onere complessivo di 23.123,39 euro per gli anni dal 2012 al 2014, derivante dall' autorizzazione di spesa disposta dal comma 20, suddiviso in ragione di 3.986,79 euro per l'anno 2012 e di 9.568,30 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1185 e dal capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
22. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 19, è iscritto lo stanziamento complessivo di 6.214,75 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 1.071,55 euro per l'anno 2012 e di 2.571,62 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
ENTRATA - UNITÀ DI BILANCIOCAPITOLOIMPORTO 2012IMPORTO ANNI 2013 e 2014
UBI 6.1.2041780794,701.907,28
UBI 6.1.2041781276,81664,34
TOTALE 1.071,512.571,62


ENTRATA - UNITÀ DI BILANCIOCAPITOLOIMPORTO 2012IMPORTO ANNI 2013 e 2014
UBI 12.2.4.34809880794,701.907,28
UBI 12.2.4.34809881276,81664,34
TOTALE 1.071,512.571,62


23.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), le parole <<del ruolo unico regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato>>.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere, nel limite di una unità, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale appartenente alla qualifica di dirigente collocato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di comando presso l'Amministrazione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto nonché il trattamento spettante.
26. Gli oneri derivanti dal comma 25 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
31. Al consigliere regionale di parità spetta, per l'anno in corso e a far data dall'1 gennaio 2012, un'indennità aggiuntiva mensile, a integrazione dell'indennità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), pari a un nono dell'indennità di carica mensile corrisposta ai consiglieri regionali. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere tale indennità anche in unica soluzione.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 8557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Indennità aggiuntiva per l'attività del consigliere regionale di parità".
33. Al fine di perseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Agenzie regionali, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e le società partecipate della Regione regolano, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, secondo obiettivi di efficienza e trasparenza, le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture che hanno in uso, esclusi i mezzi di trasporto speciali.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con fondi propri, alla realizzazione di studi di microzonazione sismica a titolo di cofinanziamento regionale degli interventi di prevenzione sismica promossi con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, e successive modifiche e integrazioni, emanate in attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009.
36. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 34 e 35 è autorizzata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Studi di microzonazione sismica - Fondi regionali".
37. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1 Comma 30 abrogato da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole sostituite al comma 27 da art. 12, comma 16, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Comma 11 abrogato da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
4 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
5 Comma 13 abrogato da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
6 Comma 14 abrogato da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
7 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 15, del comma 19, lett. b) e del comma 31 del presente articolo.
8 Parole sostituite al comma 34 da art. 4, comma 1, L. R. 6/2013
9 Comma 35 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 6/2013
10 Comma 24 abrogato da art. 4, comma 9, lettera j), L. R. 12/2014
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
2. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni amministrative svolte dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di supporto tecnico per la gestione del demanio marittimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese conseguenti ai contratti posti in essere dalla Capitaneria di Porto di Trieste nell'ambito dei fondi alla medesima accreditati in forza della Convenzione di data 31 marzo 2009.
3.
In via d'interpretazione autentica del combinato disposto dei commi da 16 a 19 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) e al fine di assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, le somme iscritte al 31 dicembre 2011 quali residui passivi, e costituenti crediti a favore della soppressa gestione fuori bilancio, sono direttamente utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti giuridici passivi di cui al comma 17 dell'articolo 13 della legge medesima.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per complessivi 895.238,70 euro concessi alla Provincia di Trieste a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (Legge finanziaria 2003), per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili destinati a sede del Comando provinciale Carabinieri di via Dell'Istria, 54 e della Caserma dei Carabinieri di via Hermet, 7, trasferiti all'Agenzia del Demanio in esecuzione del protocollo di intesa del 29 luglio 2009, concordato tra la suddetta Agenzia e la Provincia di Trieste.
6. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con la presente legge ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), sono svolte unicamente dal Servizio statistica e affari generali - Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.
9. Il programma statistico regionale determina le attività di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali d'interesse regionale. Il programma viene predisposto annualmente dall'Ufficio di statistica della Regione ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
10. È consentita la deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, al fine di consentire l'assunzione di rilevatori e coordinatori da parte dell'Ufficio di statistica per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie statali assegnate.
16.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.
1 quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), l'Amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.
1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro 3 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata altresì all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.>>.

18. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), il termine di durata delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 in relazione alle quali l'Amministrazione regionale non abbia già proceduto alla pubblicazione dell'istanza, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, su istanza del concessionario.
19 bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.
21. Gli eventuali oneri derivanti dagli impegni previsti a titolo di garanzia di cui al comma 19, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1117 e ai capitoli 1545, 1546 e 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare ogni forma di garanzia, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro, alla Banca europea per gli investimenti al fine del perfezionamento dell'operazione di prestito che questa porrà in essere in favore di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per rendere disponibili risorse da destinarsi specificatamente ed esclusivamente alla concessione di credito alle imprese del territorio regionale.
24. Gli eventuali oneri derivanti dagli impegni previsti a titolo di garanzia di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1117 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole sostituite al comma 18 da art. 1, comma 19, L. R. 5/2013
3 Comma 25 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
4 Comma 26 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
5 Comma 27 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
6 Comma 28 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7 Comma 29 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Parole sostituite al comma 23 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2014
9 Comma 12 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione del c. 4 dell'art. 51, L.R. 21/2007.
10 Parole sostituite al comma 19 da art. 1, comma 6, L. R. 5/2017
11 Comma 19 bis aggiunto da art. 1, comma 7, L. R. 5/2017