Legge regionale 08 giugno 2012, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.
TITOLO VII
 NORME FINALI
Art. 27
 (Ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare)
1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, la Regione promuove e favorisce lo sviluppo di meccanismi virtuosi per la diffusione della previdenza complementare.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi volti ad assicurare sostegno alle piccole e medie imprese aventi strutture produttive in Friuli Venezia Giulia, che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.
4. La Giunta regionale con regolamento, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per assicurare il sostegno di cui al comma 3.