Legge regionale 08 giugno 2012, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.
TITOLO II
 CARATTERISTICHE DEL FONDO
Art. 5
 (Destinatari)
2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo, a condizione che, ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l'accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilità.
3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è esteso, altresì, alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. La Regione è autorizzata a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, contributi diretti ad assicurare, per limitati periodi di tempo, la copertura contributiva.
6. La Regione altresì individua gli interventi e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 17, L. R. 27/2012