Art. 9
(Determinazione della posizione individuale)
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed č alimentata dai contributi netti, dal TFR, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed č ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese sostenute all'atto dell'adesione direttamente a carico dell'aderente e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei singoli comparti di investimento secondo le modalitā definite nello statuto.
4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza stabilita in conformitā alle indicazioni della COVIP.