Art. 11
(Trasferimento e riscatto della posizione individuale)
1. L'aderente, nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolaritą giuridica della propria posizione e potrą esercitare una delle opzioni previste dalla normativa vigente.
2. Le modalitą di esercizio delle opzioni di cui al comma 1 sono disciplinate nello statuto e nel regolamento del Fondo.