Legge regionale 08 giugno 2012, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.
TITOLO VIII
 NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 31
 (Norme finanziarie)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, č previsto un onere di un milione di euro per l'anno 2012 a valere sullo stanziamento all'uopo allocato sull'unitā di bilancio 11.3.1.1185 capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalitā di cui all'articolo 20, comma 5, č autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unitā di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3516 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi per il supporto alle attivitā di avviamento e gestione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia".
3. Per le finalitā di cui all'articolo 27, comma 2, č autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unitā di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3517 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi per iniziative di sostegno allo sviluppo e alla diffusione della previdenza complementare".