Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina della portualità di competenza regionale.
CAPO IV
 ATTIVITÀ PORTUALI
Art. 11
 (Autorizzazioni per operazioni e servizi portuali)
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati con provvedimento del Direttore centrale competente, sentito il Comitato consultivo.
2. Il Servizio regionale competente disciplina e vigila sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata previa verifica della corrispondenza delle attività di impresa al Piano operativo triennale, nonché del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa. L'Amministrazione regionale verifica con cadenza almeno annuale il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Amministrazione regionale determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3 in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
Art. 12
 (Concessioni)
1. L'Amministrazione regionale, fatta salva la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività d'impresa o alla fornitura di servizi di interesse generale aventi rilevanza economica l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
2. L'Amministrazione regionale procede, di norma, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con cui informa dell'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta, nel rispetto delle strategie indicate nel Piano operativo triennale.
4. Nel caso di più domande, è preferito, con provvedimento motivato, il richiedente che offra migliori garanzie circa la rispondenza dei programmi di attività dell'impresa alle caratteristiche e ai programmi di sviluppo del porto stabiliti dal Piano operativo triennale.
6. L'Amministrazione regionale effettua accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività.
7. Nell'ipotesi in cui pervenga istanza autonoma di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con l'invito a chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Sono irricevibili le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.
8. Con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, sono determinati altresì, anche in considerazione delle politiche tariffarie nazionali e internazionali influenti sul traffico dell'Alto Adriatico, i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità della concessione demaniale marittima, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; in particolare, nel caso in cui, ai sensi del comma 5, lettera c), sia a esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, il limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50 per cento e del 25 per cento. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la riduzione complessiva del canone non può comunque superare il 50 per cento.
9. È fatta salva l'utilizzazione gratuita degli immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.
10. È fatta, altresì, salva l'utilizzazione gratuita delle aree demaniali da parte di soggetti pubblici, qualora l'occupazione delle medesime si renda necessaria per realizzare lavori o interventi di interesse pubblico.
Art. 13
 (Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto)
3. Al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 1571 del codice civile, l'opera realizzata a imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, verso corrispettivo di un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 16/2012