Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina della portualità di competenza regionale.
Art. 2
 (Attribuzioni della Regione)
1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 111/2004, la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.
4. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza.
Note:
1 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 10, comma 1, L. R. 29/2017
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 82, comma 1, L. R. 8/2022