Art. 16
(Norme transitorie e finali)
1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono vigenti fino alla scadenza prevista dal titolo e i relativi canoni, fermo restando l'adeguamento annuale in base agli indici Istat, sono introitati dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004.
2. Nelle more della definizione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 4, ai fini dell'acquisizione del parere dell'organo tecnico statale, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, assicura la partecipazione al procedimento da parte della competente Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
3. Nell'ambito dei porti di Monfalcone e di Porto Nogaro si applicano le disposizioni della
legge 84/1994, e successive modificazioni, non incompatibili con la presente legge.
4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 16 e dell'
articolo 18 della legge 84/1994, e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite nel rispetto delle disposizioni nazionali.