Art. 7
(Piano operativo triennale)
1. Il Piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, definisce le strategie di sviluppo delle attivitā portuali e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali.
2. Il Piano operativo triennale č redatto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, ed č approvato dal Presidente della Regione.