1.
Per le finalitą della presente legge il Comune:
a) partecipa alle scelte di politica portuale di cui all'articolo 2, comma 1, mediante proposte e pareri da sottoporre alla Giunta regionale;
b) esprime l'intesa sul progetto del Piano regolatore portuale e relative varianti, come previsto all'articolo 6;
c) interviene ai lavori del Comitato consultivo di cui all'articolo 8.