Art. 4
(Assistenza psicologica e tutela legale delle vittime)
1. Nei casi di necessitā, determinati da indisponibilitā economica o particolare incapacitā a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati a sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale.
2.
La richiesta effettuata ai sensi del comma 1 č accettata qualora:
a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui all'articolo 3;
b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, ovvero la vittima sia minorenne.