1.
Gli sportelli istituiti ai sensi dell'articolo 2 garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali, e svolgono le seguenti attività:
a) effettuano colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;
b) indicano alla vittima e ai suoi familiari percorsi di aiuto e sostegno nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo di cui all'articolo 1, comma 2;
c) promuovono l'organizzazione di attività di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno di cui all'articolo 1, comma 2.