Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue, sostiene e tutela i diritti della persona e la piena libertą intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.
2. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l'induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo.
3. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica che rientrano nei casi previsti dalla presente legge.