﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 04 maggio 2012

      , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">SEZIONE I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI GENERALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La presente legge provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a società di capitali in attuazione dei principi di cui all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e dei principi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>definire e rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>definire le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a società;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>individuare il sistema di governo sulle società a partecipazione regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di società partecipate.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Principi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>È ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sistema di governo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 14 novembre 2025, n. 15 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La Regione, nell'esercizio della propria qualità di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole società.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>AI fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresì, dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società. La documentazione di cui al precedente periodo è trasmessa contestualmente dalle medesime società anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 2, lettera a), L. R. 15/2025</p></p></p></body></html>