Legge regionale 04 maggio 2012 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

Art. 8

(Componenti degli organi societari)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società controllate dalla Regione in via diretta è fissato in coerenza con la complessità gestionale dell'attività. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.

2. Nelle società controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessità gestionale dell'attività può essere previsto l'amministratore unico.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.

4. Nelle società non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualità di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.