Legge regionale 04 maggio 2012 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

Art. 19

(Attività di vigilanza)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, le società sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.

2. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo. Le società, inoltre, su richiesta della Commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente.

3. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società.