Legge regionale 04 maggio 2012, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.
SEZIONE II
 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Art. 10
 (Rinvio dinamico)
1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), dell'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), dell' articolo 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
Art. 12
 (Pubblicità)
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2013
2 Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, L. R. 21/2013
3 Comma 4 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
4 Comma 5 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 14
 (Reclutamento del personale e conferimento di incarichi)
1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 21, L. R. 13/2019