Legge regionale 04 maggio 2012, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.
SEZIONE II
 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Art. 9
1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.
2 bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 16/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2025 . La disposizione trova applicazione dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025.
Art. 10
 (Rinvio dinamico)
1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), dell'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), dell' articolo 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
Art. 12
 (Pubblicità)
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2013
2 Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, L. R. 21/2013
3 Comma 4 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
4 Comma 5 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 14
 (Reclutamento del personale e conferimento di incarichi)
1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 21, L. R. 13/2019