Art. 9
(Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate)
1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.
2 bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'
articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'
articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'
articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 16/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2025 . La disposizione trova applicazione dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025.