Legge regionale 04 maggio 2012, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societā di capitali.
Art. 29
 (Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche agli statuti societari in recepimento delle norme e degli indirizzi di cui alla presente legge sono promosse dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 8 e 9, fermo restando il rispetto dei negozi giuridici in essere.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine giā disposte.
4. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.
6. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.
7. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla legge regionale 17/2011, il controllo analogo su Agemont SpA č esercitato nei modi stabiliti dagli articoli da 16 a 19.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 16, L. R. 33/2015