Art. 2
(Principi)
1. La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.
2. È ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.