Art. 18
(Attività di controllo)
1.
La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:
a) bilancio d'esercizio delle società;
b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;
d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.
2. In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.