Art. 17
(Attività di indirizzo)
1. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle società attraverso la definizione degli obiettivi strategici, previa informazione sugli stessi alla competente Commissione consiliare, i quali costituiscono, per le stesse, linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.
2. È riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno.