Art. 13
1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.
2.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 75/1978
, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.>>.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 11, L. R. 6/2013