Art. 13
(Divieto di cumulo degli incarichi)
1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di tre organi di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 11, L. R. 6/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 35, L. R. 7/2024
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 22, comma 2, lettera b), L. R. 15/2025
4 Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera j), L. R. 15/2025