1. Alle societą controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della
legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la paritą di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societą quotate in mercati regolamentati), dell'
articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivitą economica), dell'
articolo 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016