Legge regionale 04 maggio 2012, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
SEZIONE I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
 (Sistema di governo)
1. La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
3. Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
4. La Regione, nell'esercizio della propria qualità di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole società.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.
6. AI fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresì, dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società. La documentazione di cui al precedente periodo è trasmessa contestualmente dalle medesime società anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.
SEZIONE II
 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Art. 10
 (Rinvio dinamico)
1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), dell'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), dell' articolo 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
Art. 12
 (Pubblicità)
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2013
2 Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, L. R. 21/2013
3 Comma 4 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
4 Comma 5 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 14
 (Reclutamento del personale e conferimento di incarichi)
1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 21, L. R. 13/2019
SEZIONE III
 SOCIETÀ STRUMENTALI
SEZIONE IV
 CONFERMA, TRASFORMAZIONI E DISMISSIONI DI SOCIETÀ
Art. 21
 (Conferma delle partecipazioni regionali)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:
a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
c) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);
d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);
e)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
2 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera g), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
3 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
4 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 22
1. La razionalizzazione dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA e la trasformazione di Promotur SpA sono disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).
Note:
1 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
Art. 23
 (Dismissioni)
2. È autorizzata la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella società, delle partecipazioni della Regione alla società Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia SpA costituita dall'articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), relativo al rilancio dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta.
CAPO III
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
 (Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche agli statuti societari in recepimento delle norme e degli indirizzi di cui alla presente legge sono promosse dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 8 e 9, fermo restando il rispetto dei negozi giuridici in essere.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine già disposte.
4. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.
6. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.
7. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla legge regionale 17/2011, il controllo analogo su Agemont SpA è esercitato nei modi stabiliti dagli articoli da 16 a 19.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 16, L. R. 33/2015
Art. 30
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 luglio 1965, n. 11 (Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla società per azioni "Autovie Venete" con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste - Venezia);
b) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
c) la legge regionale 24 aprile 1972, n. 20 (Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella Friulia SpA);
d) la legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10 (Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA e Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo Friulia- Lis SpA );
e) l'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi );
f) gli articoli da 16 a 19 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);
g) l'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
h) la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 8 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Autovie Venete SpA con sede a Trieste);
i) gli articoli 22 e 57 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27 (Interventi urgenti per lo sviluppo socio - economico della Regione);
j) gli articoli 4 e 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 (Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria);
l) l'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);
m) l'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 (Variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (primo provvedimento), nonché disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori);
o) la legge regionale 1 aprile 1985, n. 13 (Partecipazione azionaria della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia alla società Idrovie SpA);
p) l'articolo 23 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
q) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 (Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS);
s) l'articolo 43 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
t) la legge regionale 6 giugno 1988, n. 40 (Autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine);
u) l'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 58 (Provvidenze straordinarie a favore del Comune di Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della Promotur SpA);
v) l'articolo 34 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
w) gli articoli 70 e 71 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25 (Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
x) la legge regionale 28 novembre 1989, n. 30 (Sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur SpA);
z) la legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla Società per azioni <<Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica>> con sede in Pordenone);
aa) l'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella società Idrovie SpA);
cc) l'articolo 47 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
ee) la legge regionale 15 aprile 1993, n. 13 (Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale);
ff) i commi da 4 a 8 dell'articolo 96 e l'articolo 97 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese e altre norme finanziarie e contabili);
ii) gli articoli 3 e 55 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
kk) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 25 (Interventi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006);
nn) l'articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
tt) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
vv) il comma 12 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
xx) i commi 73 e 74 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
zz) il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
ddd) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
fff) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);
2. Le disposizioni di cui al comma 1 riferite alle partecipazioni della Regione di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi sino alla conclusione della procedura di dismissione delle medesime.
3. Dell'avvenuta cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è dato avviso con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.