Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 21/05/2015

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.
Art. 1
 (Soppressione dell'Autorità di bacino regionale)
1.
L'Autorità di bacino regionale, istituita dall'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:
1 Comma 4 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012
Art. 2
 (Riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale)
2. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012
2 Comma 3 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012
Art. 3
1. Alla legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Formazione, approvazione ed efficacia)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale oppure un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali, predisposti dalla struttura regionale competente in materia di idraulica.
2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del piano di bacino è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il piano di bacino, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del piano di bacino è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano di bacino è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.>>;

d)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 65, comma 1, lettera r), L. R. 11/2015
Art. 5
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 9991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per il trattamento economico del Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale".
2. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui alcomma 1si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2.647.004 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddivisa in ragione di 661.751 euro per l'anno 2012 e di 992.626,50 euro per gli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilanciocapitoloanno 2012anni 2013 e 2014
11.3.1.11853550383.146,44574.719,66
11.3.1.1185356134.320,0051.480,00
11.3.1.1185355145.632,0068.448,00
11.3.1.118535525.545,608.318,40
11.3.1.118535531.067,881.601,82
11.3.1.11859670127.829,68191.744,53
11.3.1.1184965039.363,3759.045,05
11.3.1.5033964524.846,0337.269,04
Totale661.751,00992.626,50


4. All'onere complessivo di 2.647.004 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 661.751 euro per l'anno 2012 e di 992.626,50 euro per gli anni 2013 e 2014, derivanti dal disposto di cui alcomma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2, comma 3, è iscritto lo stanziamento complessivo di 707.597,05 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 176.899,27 euro per l'anno 2012 e di 265.348,89 euro per gli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
entrata- unità di bilanciocapitoloimporto 2012importo anni 2013-2014
6.1.2041780122.674,78184.012,16
6.1.204178154.224,4981.336,73


spesa - unità di bilanciocapitoloimporto 2012importo anni 2013-2014
12.2.4.34809880122.674,78184.012,16
12.2.4.3480988154.224,4981.336,73