Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 21/05/2015
Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.
Art. 4
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della
legge regionale 16/2002
;
b)
i commi 1 e 2 dell'
articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15
(Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
c)
i commi 28, 29 e 30 dell'
articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge finanziaria 2006);
d)
la
legge regionale 12 marzo 2009, n. 6
(Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale);
e)
i commi 6, 7 e 8 dell'
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010);
f)
i commi 12, 13 e 14 dell'
articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011);
g)
il
comma 36 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11
(Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007
).