Art. 2
(Riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale)
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione subentra all'Autorità di bacino regionale nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, in essere alla medesima data, nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili.
2. Ai sensi dell'
articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Autorità di bacino regionale, in servizio il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nella categoria e posizione economica rivestite a tale data, alla Regione con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; il personale trasferito conserva l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento a eccezione della retribuzione correlata a incarichi o a particolari funzioni.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012
2 Comma 3 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012