Art. 1
(Soppressione dell'Autorità di bacino regionale)
1.
L'Autorità di bacino regionale, istituita dall'
articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione:
a) nomina il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale, nonché ne definisce i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico;
b) approva il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale e della gestione commissariale, predisposti dal Commissario liquidatore;
c) detta le eventuali direttive per il trasferimento alla Regione dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 2.
3.
Il Commissario liquidatore predispone e trasmette alle Direzioni centrali competenti per materia:
a) entro sessanta giorni dalla nomina, lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, nonché la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, esistenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) entro novanta giorni dalla nomina, il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e della gestione commissariale.
4. Il Commissario liquidatore assicura, altresì, l'ordinaria amministrazione dell'Ente.
Note:
1 Comma 4 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012