Art. 4
(Commissione regionale per le terapie e le attivitā assistite con gli animali)
1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia č istituita la Commissione regionale per le terapie e le attivitā assistite con gli animali. La composizione, la durata, il funzionamento e, sulla base delle linee guida nazionali, le specifiche funzioni sono determinati con decreto del relativo direttore centrale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della
legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 278, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 3 sostituito da art. 278, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Articolo sostituito da art. 11, comma 9, lettera a), L. R. 12/2018