1.
Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:
a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;
b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;
c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalitą di impiego;
d) i criteri e le modalitą per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 9.