Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attivitą assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalitą di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti.