Legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 9, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 11
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4716 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle terapie assistite con animali (TAA) e delle attività assistite con animali (AAA)".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4808 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento di progetti di terapie assistite con animali (TAA) e di attività assistite con animali (AAA)".
4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3 per complessivi 40.000 euro si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.2.1131 e dal capitolo 4464 del medesimo stato di previsione della spesa.