Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012
Disciplina delle attivitą di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.
Art. 12
(Monitoraggio)
1. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano il monitoraggio sulle attivitą di cui all'articolo 2 al fine di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.