1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:
a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attivitą di cui all'articolo 2;
b) le caratteristiche e le modalitą di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
c) le modalitą di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4;
d) le modalitą di espressione del consenso di cui all'articolo 5;
e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).