Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attivitā di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.
Art. 1
 (Finalitā e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivitā e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. Per il perseguimento delle finalitā di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attivitā di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.