Art. 13
(Regolamenti comunali)
1. I Comuni disciplinano con regolamento i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio delle attivitą di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.