Legge regionale 22 marzo 2012 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 34

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 6 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 23/2013

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 35

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 38

(Fondo regionale per i giovani)

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.

4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

Art. 39

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021