Legge regionale 22 marzo 2012 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023
Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 33
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 34
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Comma 6 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 23/2013
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 35
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 36
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 37
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 38
(Fondo regionale per i giovani)
1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.
Art. 39
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 40
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021